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Giurisprudenza

Due importanti decisioni della Sezione tributaria della Cassazione sul concordato preventivo


Cassazione civile, Sez. Tributaria, 01 febbraio 2023.

Data pubblicazione
02 febbraio 2023

Giurisprudenza

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Cassazione civile, Sez. Tributaria, 01 febbraio 2023.

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E’ legittima la notificazione della cartella esattoriale al debitore in concordato preventivo 

Procedure concorsuali – Concordato preventivo – Notifica della cartella esattoriale - Legittimità

Se è vero che la cartella non può consentire attività impoesattive, in quanto precluse (rectius improcedibili) in sede concorsuale, al pari delle azioni esecutive (Cass., Sez. V, 27 ottobre 2020, n. 23513), essendo non compatibile la funzione di intimazione di pagamento, propria della cartella, con la regola fissata dall'art. 51 l. fall., tuttavia, l’improcedibilità dell’azione esecutiva non priva la cartella della concorrente funzione, che le è propria, di atto accertativo del credito ivi descritto e di opponibilità dello stesso ai fini concorsuali; ne consegue che l’emissione della cartella diviene per il creditore erariale (in questo caso) strumentale non solo ai fini della partecipazione alla fase distributiva, ma anche (quanto alla procedura concordataria) ai fini dell’espressione del diritto di voto. 

[Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha ritenuto legittima la notificazione della cartella durante il concordato preventivo, in quanto la cartella, dal punto di vista del creditore, ha un contenuto non solo precettivo ma anche descrittivo del credito incorporato.]

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La notifica della cartella esattoriale al commissario giudiziale del concordato preventivo non è inesistente ma nulla, dunque sanabile per effetto del ricorso proposto dal debitore

Procedure concorsuali – Concordato preventivo – Notifica della cartella esattoriale al commissario giudiziale – Nullità e inesistenza  

La notificazione di una cartella di pagamento nei confronti di una società in concordato preventivo, ove eseguita nei confronti del solo Commissario giudiziale, deve ritenersi nulla in quanto effettuata a soggetto che non riveste alcuna carica rappresentativa della società; tuttavia, la notifica non può ritenersi inesistente, attesi i compiti attribuiti al Commissario giudiziale al fine di verificare l’esistenza del credito erariale, sia in relazione al computo delle maggioranze e della formazione delle classi, sia in relazione alla fattibilità della proposta concordataria; ne consegue che la tempestiva proposizione del ricorso tributario da parte della società sana la nullità della notificazione.