Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Giurisprudenza

Creditore pignoratizio, cessione di azienda e art. 120-bis, CCII


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Giurisprudenza

Creditore pignoratizio, cessione di azienda e art. 120-bis, CCII


Tribunale di Brescia, 20 giugno 2025.

Data pubblicazione
23 giugno 2025

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Tribunale di Brescia, 20 giugno 2025. Pres. Rel. Del Porto.

Il Tribunale delle imprese di Brescia ha rigettato un’impugnativa di delibera assembleare proposta sulla base di un preteso conflitto d’interessi e abuso del pegno da parte del creditore pignoratizio, nonché sull’asserita violazione dell’art. 120-bis rispetto alla composizione negoziata.

 I giudici ricordano che, nella prospettazione dei reclamanti l’iniziativa della SPV in questione sarebbe “volta a fare in modo che, nelle trattative in corso con i potenziali acquirenti dell'azienda, questi ultimi negozino – di fatto – con il solo creditore pignoratizio (e con l'amministratore unico espressione di quest'ultimo) senza che la società sia in alcun modo rappresentata nelle interlocuzioni. Ciò è evidentemente espressione di un interesse personale del creditore pignoratizio, antitetico a quello sociale”.

L’assunto - afferma il Tribunale  - non può essere condiviso, atteso che “la revoca dell’amministratore in carica e la sua  sostituzione con altro di gradimento della maggioranza espressa dall’assemblea costituisce  espressione fisiologica della dinamica sociale e che l’interesse del creditore pignoratizio (avente  pegno sulle quote) non può ritenersi necessariamente confliggente con quello della società o dei suoi soci, dovendosi, anzi, evidenziare come il verosimile obiettivo di tale creditore sia proprio  quello della “conservazione del valore economico della partecipazione”, che costituisce d’altronde  l’oggetto della sua garanzia.

Interesse da ritenersi perciò – di norma – convergente e non confliggente. Resta poi fermo che la prospettata operazione di cessione dell’azienda dovrà essere verosimilmente  autorizzata (dai soci o dal creditore pignoratizio) a norma dell’art. 2479, 2° comma, n. 5, c.c. (trattandosi di operazione che comporta una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale) e che eventuali situazioni di concreto conflitto di interesse (per effettivo contrasto dell’operazione  proposta con l’interesse della società o di alcuni dei soci) potranno essere denunciate in quella sede, adottando gli opportuni rimedi”.

Nella decisione si stabilisce poi, del tutto correttamente, che l’art. 120-bis non trova applicazione nel caso di composizione negoziata.

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