Tribunale di Roma, 05 luglio 2022, n. 0. Pres. Cardinale. Rel. Francesca Vitale.
Abstract:
Sommario:
Nel caso in esame, di peculiare interesse, è stata respinta l’istanza di estensione della amministrazione straordinaria formulata dai commissari della procedura “madre”.
I giudici capitolini hanno rilevato che “sono demandate al Tribunale esclusivamente le valutazioni sulla sussistenza della insolvenza del soggetto nei riguardi del quale è stata richiesta l'estensione, spettando invece al solo Ministero dello Sviluppo Economico - in via esclusiva e non anche concorrente - ogni valutazione e determinazione in ordine alla esistenza dei presupposti di legge per disporre tale estensione”.
Il fulcro della decisione risiede nel seguente assunto: “la determinazione del Tribunale presuppone, quale antecedente logico - giuridico, la preventiva ammissione della impresa del gruppo alla procedura di amministrazione straordinaria - il relativo decreto ministeriale di apertura della procedura di A.S. costituendo, per la legge. Marzano, condizione pregiudiziale e preliminare per la definizione della successiva fase, da svolgersi giustappunto innanzi al Tribunale fallimentare, volta alla declaratoria della insolvenza”.
E siccome, nel caso di specie, il Ministero aveva “già decretato - con atto motivato (…) all'esito di una compiuta istruttoria svolta in sede amministrativa - di non disporre l'ammissione della persona fisica alla procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto legge 347/2003, difetta nel caso concreto la condizione di procedibilità del presente ricorso ai fini dell'accertamento e della dichiarazione dello stato di insolvenza del medesimo soggetto - l'uno e l'altro essendo allo stato precluso al Tribunale”.