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Giurisprudenza

Procuratore Nardecchia: la regola della irrilevanza del trasferimento della sede dell'impresa nell'anno anteriore al deposito del ricorso si dovrebbe applicare anche al concordato semplificato


Procura generale della Cassazione, 11 gennaio 2023.

Data pubblicazione
22 marzo 2023

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Procura generale della Cassazione, 11 gennaio 2023. Nardecchia.

Concordato semplificato - Trasferimento della sede nell'anno antecedente al deposito del ricorso - Irrilevanza - Applicazione dell'art. 161 comma 1 L.F.

Anche ove si ritenesse di escludere l’applicazione diretta al concordato semplificato di tutte le norme, anche non richiamate, del concordato preventivo, resta comunque consentita l’applicazione estensiva o quantomeno analogica della regola posta dalla seconda parte dell’art. 161, comma 1, secondo la quale il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza. 

Entrambe le procedure concorsuali appartengono, infatti, al genus dei concordati (negoziali o coattivi che siano) ed entrambe le situazioni, quella normata e quella non normata rispondono alla medesima ratio la quale  risiede nella presunzione assoluta che lo spostamento di sede abbia avuto luogo al mero scopo di determinare l’incardinazione del relativo procedimento presso un ufficio giudiziario diverso, sottraendo la procedura al giudice naturale precostituito per legge. 

Se questa è la ratio della norma, appare evidente come essa venga ad essere pienamente tutelata soltanto con l’applicazione estensiva o quantomeno analogica della regola della irrilevanza del trasferimento della sede nell’anno antecedente il deposito del ricorso ai fini dell’individuazione della competenza, non potendosi altrimenti evitare il rischio che con tale spostamento il debitore adotti una tecnica di forum shopping al fine di incardinare la competenza nella sede ove ritenga di aumentare le probabilità di ottenere in quel tribunale un provvedimento a sé più favorevole.