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Giurisprudenza

Opposizione dell’Agenzia delle Entrate, cram down e valutazione comparativa


Tribunale di Torino, 21 marzo 2023.

Data pubblicazione
01 aprile 2023

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Giurisprudenza

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Tribunale di Torino, 21 marzo 2023. Pres. Vittoria Nosengo. Rel. Miglietta.

Con questo puntuale provvedimento, il Tribunale di Torino ha omologato forzosamente una domanda di concordato, respingendo l’opposizione per varie concorrenti ragioni.

Osserva in primo luogo il Tribunale, quanto alla pretesa mancanza di indipendenza dell’attestatore, che “l’advisor della Società proponente con cui – secondo la ricostruzione della parte opponente – l’attestatore intratterrebbe rapporti personali o professionali, non appare qualificabile come soggetto portatore di un interesse qualificato all’operazione di risanamento, visto il ruolo meramente professionale ricoperto nell’ambito di questa procedura, ed in assenza di interessi imprenditoriali o di altro genere correlati al risanamento del debitore. Il rapporto tra il debitore e l’advisor, così come descritto, non presenta il carattere “personale” o “ professionale” richiesto dalla norma, e non risulta di intensità tale da “compromettere l’indipendenza di giudizio” del primo”.

Per ciò che concerne l’approvazione del concordato, si rileva che “all’esito delle operazioni di voto, il voto negativo dell’Agenzia delle Entrate è risultato determinante, in quanto, in caso di voto favorevole dell’Amministrazione finanziaria – unica componente della classe 2 – si sarebbe ottenuta sia la maggioranza delle classi, sia dei creditori, con un consenso pari al 55,7%dei crediti ammessi al voto”.

Ai fini poi della valutazione comparativa con la liquidazione giudiziale, “il Tribunale, alla luce del contenuto dalla relazione del Professionista e di quanto esposto dal Commissario giudiziale, ritiene che la proposta concordataria di soddisfacimento dell’Agenzia delle Entrate risulti favorevole rispetto all’alternativa liquidatoria. In caso di apertura della liquidazione infatti, l’attivo ripartibile tra i creditori deriverebbe esclusivamente dall’utilizzo delle disponibilità liquide, dall’incasso dei crediti, e dalla vendita delle immobilizzazioni materiali, venendo invece meno, rispetto all’ipotesi concordataria, i flussi ricavabili dalla continuità e l’apporto della finanza esterna (...). L’Attestatore e il Commissario hanno confermato che la cessazione dell’attività di zincatura comporterebbe costi per lo smaltimento dei rifiuti contenuti negli impianti, a prescindere dal loro ammontare, i costi prededucibili di smaltimento dei rifiuti – di certo da sostenere – andrebbero ad erodere l’attivo ripartibile tra i creditori solo in caso di liquidazione dell’azienda e non anche in caso di continuità dell’attività produttiva (...). Nel caso in esame, pertanto, ai fini della decisione sulla maggior convenienza della proposta concordataria rispetto all’alternativa liquidatoria, risulta addirittura superfluo valutare se i ricavi attesi dalla continuità nella misura indicata nel piano risultino credibili. Può, in ogni caso, richiamarsi sul punto le considerazioni esposte in merito alla fattibilità del piano dal Tribunale nel decreto di apertura del concordato e, più approfonditamente, dal Commissario Giudiziale nella relazione ex art. 172 l. fall. e nel parere ex art. 180 l.fall.”