Giurisprudenza

Misure protettive atipiche nei confronti del garante


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Giurisprudenza

Il Tribunale di Brescia si pronuncia sulla proroga ex art. 44 CCII


Tribunale di Brescia, 04 maggio 2023.

Data pubblicazione
10 maggio 2023

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Tribunale di Brescia, 04 maggio 2023. Pres. Bruno. Rel Franchioni.

Concordato preventivo – richiesta di proroga dei termini ex art. 44 CCII – presenza di domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale - giudizio prognostico di manifesta inammissibilità/infondatezza – concessione della proroga dei termini.

Il Tribunale di Brescia, col recente decreto del 4 maggio 2023, affronta la questione della possibilità di concedere la proroga del termine per il deposito della proposta di concordato preventivo, ai sensi dell’art. 44, lett. a) CCII, pur in presenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale.

L’interesse del provvedimento risiede proprio nella valutazione del requisito normativamente previsto di “assenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale”, giungendo a statuire che: “In linea generale (…) la possibilità, per l’imprenditore, di accedere agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza diversi dalla liquidazione giudiziale, non possa essere pregiudicata da iniziative dei creditori manifestamente inammissibili o infondate”.

L’iter logico-guiridico seguito dal Tribunale fa perno sui principi generali esplicitati dal CCII.

In particolare: (i) “l’art. 4, primo comma CCII, implicitamente richiamando il contenuto degli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c., sancisce il dovere, non solo in capo al debitore ma anche in capo ai creditori, di comportarsi secondo buona fede nel corso dei procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”, evidenziando come “la norma rende i creditori, concepiti finora essenzialmente come titolari di diritti, destinatari di specifici doveri, anzitutto verso il debitore stesso”; (ii) “l’art. 7 CCII che sanziona sì gli abusi del debitore, ma va letto come espressione di un principio generale, che specularmente riguarda anche i creditori”; e (iii) “l’impostazione generale del CCII, che mira a favorire il ricorso a strumenti alternativi alla liquidazione giudiziale soprattutto laddove, come nel caso in esame, il debitore prospetti la prosecuzione dell’attività aziendale”.

Da questi principi viene tratta la conclusione secondo cui “può affermarsi che il tribunale, nel decidere sulla proroga ex art. 44 CCII in presenza di un’istanza di liquidazione giudiziale, sia chiamato ad una delibazione sulla stessa con esclusione della sua efficacia preclusiva laddove sia formulabile un giudizio prognostico di manifesta inammissibilità/infondatezza”.

Segnalazione del prof. avv. Stefano Ambrosini