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Le istanze di composizione negoziata. Dati UnionCamere aggiornati al 15 aprile 2024


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Giurisprudenza

Continuità aziendale cd. diretta e azienda “in esercizio”


Cassazione Civile, Sez. Prima, 15 giugno 2023, n. 17092.

Data pubblicazione
16 giugno 2023

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Cassazione Civile, Sez. Prima, 15 giugno 2023, n. 17092. Pres. Genovese. Rel. Amatore.

La decisione della Suprema Corte trae origine dal fallimento di una società, dichiarato contestualmente all’inammissibilità della proposta di concordato preventivo; respinto dalla Corte d’Appello il reclamo ex artt. 18 e 162, 3° comma, l. fall., la controversia è giunta in Cassazione.

La Corte territoriale aveva ritenuto di non poter “qualificare il concordato proposto come in continuità aziendale”, osservando che la “continuità non era in alcun modo ipotizzabile” poiché (i) l’attività delle società era da tempo cessata, (ii) la sede era dismessa senza che ve ne fosse una nuova, (iii) si prevedeva il passaggio a un solo dipendente dai sedici originari, (iv) difettavano altri contratti in corso con fornitori e clienti strategici e, infine, (v) l’attività ipotizzata era completamente diversa, trattandosi di un segmento minimale dell’attività originaria. Il corollario di tali premesse era, dunque, che “la mancata previsione del pagamento dei creditori chirografari al 20% rendeva inammissibile la proposta di concordato”.

La Cassazione, pur ritenendo che la “modificazione di una parte dell’attività produttiva […] e la diminuzione dei dipendenti non rappresent[i] di per sé circostanza ostativa alla corretta qualificazione del concordato come in continuità”, ha comunque stabilito che “ciò che conta è che l’azienda sia in esercizio (non importa se ad opera dell’imprenditore stesso o di un terzo), tanto al momento dell’ammissione al concordato, quanto all’atto del suo successivo trasferimento cui essa dev’essere dichiaratamente destinata”; non bastando, per contro, “la potenziale riattivabilità dell’attività produttiva” in proiezione futura.

Da qui il seguente principio di diritto affermato dalla Suprema Corte: “Anche in tema di concordato con continuità aziendale cd. diretta, il requisito della continuità aziendale, richiesto dall’art. 186 bis l. fall. per l’ammissione della proposta alla relativa procedura concorsuale di soluzione della crisi di impresa, richiede che l’azienda, in relazione alla quale si propone ai creditori la “prosecuzione” dell’attività per ricavarne reddittività, sia comunque “in esercizio”, al momento della proposta di concordato, non rilevando invece come cause ostative all’ammissione della proposta al predetto concordato la modificazione di una parte dell’attività produttiva ovvero la diminuzione del numero dei dipendenti”.