Tribunale di Foggia, 14 giugno 2023, n. 0. Pres. Modarelli. Rel. Lazzara.
Abstract:
Sommario:
Con riferimento al vecchio art. 173 della legge fallimentare, il Tribunale di Foggia ha affermato il seguente iprincipio: "il debitore ha l'obbligo di fornire una completa, corretta ed effettiva comunicazione su tutti i fattori relativi alle condizioni dell'impresa e alla convenienza della proposta, in funzione di una compiuta informativa del ceto creditorio; integra un atto di frode l'omessa o insufficiente informazione circa fatti o atti rilevanti quando abbia valenza anche solo potenzialmente decettiva, a prescindere quindi dal pregiudizio arrecato o meno in concreto ai creditori; non occorre la volontaria preordinazione della condotta al conseguimento dell'effetto decettivo, ma è sufficiente la consapevolezza di aver taciuto o di aver fornito un’informazione incompleta".