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Le istanze di composizione negoziata. Dati UnionCamere aggiornati al 15 aprile 2024


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Giurisprudenza

Violazione del dovere di buona fede e correttezza e coinvolgimento solo parziale dei creditori nelle trattative


Tribunale di Brescia, 16 maggio 2023.

Data pubblicazione
14 luglio 2023

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Giurisprudenza

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Tribunale di Brescia, 16 maggio 2023. Pres. Canali. Rel. Pernigotto.

Domanda di concordato semplificato all’esito della composizione negoziata – violazione del dovere dell’imprenditore rappresentare la propria situazione all’esperto in modo completo e trasparente – mancato coinvolgimento nelle trattative medesime di alcuni creditori – assenza dei requisiti di buona fede e correttezza – utilizzo dello strumento della composizione negoziata quale un mero tramite formale per giungere al concordato semplificato – rigetto della domanda

Il Tribunale bresciano – per la prima volta, a quanto consta – è stato chiamato a decidere in merito a un ricorso col quale è stata chiesta l’omologazione di una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all’esito della composizione negoziata ai sensi degli artt. 25 sexies ss. C.C.I.I.

L’indagine compiuta dall’organo giudicante ha preso in esame, da un lato, la proposta concordataria col relativo piano di liquidazione e, dall’altro, la relazione finale dell’Esperto, al quale è stato chiesto di fornire un parere “con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte”. Anche alla parte ricorrente è stato concesso un termine per chiarimenti e integrazioni.

Dall’esame della “complessiva documentazione in atti, anche integrativa [il Tribunale ha dovuto constatare che] emerge che le trattative che ne hanno preceduto il deposito non si sono svolte secondo buona fede e correttezza”, motivo per cui la “domanda di omologa proposta […] non può trovare accoglimento”.

Più nello specifico, i rilievi del Tribunale si sono appuntati sul fatto che “parte ricorrente non ha infatti osservato la previsione di cui all’art. 16, c. IV, C.C.I.I. [… violando in tal modo] il dovere di rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente” e costantemente aggiornato. Inoltre, è emerso il “mancato coinvolgimento, nelle trattative medesime” di alcuni creditori.  In sintesi, il Collegio ha ritenuto che la parte ricorrente “abbia interpretato lo strumento della composizione negoziata quale un mero tramite formale per giungere al concordato semplificato, da percorrere senza essere animata da una concreta volontà compositiva”. Da qui il necessario rigetto della domanda di omologa del concordato semplificato.