Documento

Le istanze di composizione negoziata. Dati UnionCamere aggiornati al 15 aprile 2024


* * *
Giurisprudenza

Concordato in continuità: cessione a un terzo investitore delle quote di partecipazione e immissione di nuova liquidità destinata ai creditori


Corte d'Appello di Bologna, 16 giugno 2023.

Data pubblicazione
16 luglio 2023

Scarica PDF

Giurisprudenza

TORNA INDIETRO

Corte d'Appello di Bologna, 16 giugno 2023. Pres. De Cristofaro. Rel. Lama.

Reclamo ex artt. 162, commi 2 e 3, e 18 L.F. - Concordato preventivo con continuità aziendale – Trattamento dei creditori privilegiati – Art. 160 comma 2 L.F. – Applicabilità – Immissione da parte di un terzo di nuova finanza “sostitutiva” del valore di realizzo dell’attivo

Oggetto della proposta concordataria – Operazioni sul capitale – Disciplina delle offerte concorrenti ex art. 163bis L.F. – Inapplicabilità – Estensione analogica - Esclusione

Proposta di concordato preventivo soggetta a condizione sospensiva – Ammissibilità

E’ ammissibile la proposta di concordato preventivo con continuità aziendale che preveda da un lato il mantenimento della proprietà dell’impresa e dei relativi beni in capo alla società debitrice e dall’altro lato il soddisfacimento parziale dei creditori privilegiati, mediante il versamento a loro favore di una somma corrispondente all’attivo risultante dalla perizia giurata ai sensi dell’art. 160 comma 2 L.F. da parte di un terzo investitore che all’omologa del concordato acquisterà il 100% del capitale e apporterà nuova finanza.   

La proposta concordataria fondata sull’apporto di un terzo, interessato ad acquisire le quote di partecipazione alla società debitrice, è sottratta alle regole dell’art. 163-bis L.F., che si applica solo alla vendita dei beni di proprietà della debitrice medesima ed è insuscettibile di applicazione analogica. In tali casi la competitività può essere comunque recuperata mediante una proposta di concordato concorrente, strutturata nella medesima forma dell’ingresso del terzo nel capitale sociale della debitrice, a norma dell’art. 163 quinto comma L.F.

E’ ammissibile una proposta di concordato preventivo subordinata all’apporto finanziario di un terzo, a sua volta condizionato all’omologa del concordato, trattandosi di un presupposto imprescindibile per qualunque investitore; è altresì ammissibile che la proposta venga condizionata a un evento futuro e incerto, purché il suo avveramento risulti altamente probabile (nella fattispecie la condizione era rappresentata dall’omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito da parte di una società partecipata al 100% da quella che ha proposto il concordato e la Corte d’appello ha ritenuto altamente probabile il suo avveramento, alla luce della documentata sussistenza dei requisiti per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione).    

Segnalazione e massime dell'Avv. Jan Czmil