Tribunale di Milano, 27 aprile 2023, n. 0. Pres. Vasile. Est. Grippo.
Appello Milano, 22 giugno 2023. Pres. Brena. Est. Vullo.
Concordato preventivo - Contratti pendenti - Sospensione - Contratti bancari
Abstract:
Sommario:
Il Tribunale di Milano ha sospeso i
contratti bancari ex art. 97, CCII, disponendo che le somme dovute
alla società concordataria da parte dei terzi debitori venissero versate sul
conto corrente intestato alla procedura e che al contempo fossero vincolate, in
attesa della puntuale verificare da parte del Commissario Giudiziale
dell’opponibilità delle cessioni di credito.
I Giudici milanesi hanno inoltre affermato che, a fronte di una richiesta di sospensione ex art. 97, CCII, occorre valutare le ragioni di convenienza della stessa per gli altri creditori e, al cospetto di una continuità indiretta, quelle di coerenza con il passaggio alla società affittuaria della gestione aziendale.
La Corte ha altresì escluso l’applicabilità ai casi di sospensione del contratto di finanziamento bancario della disciplina dettata dall’art. 97, comma 14, CCII, nutrendo dubbi sulla possibilità di invocare a tali contratti (aventi natura di finanziamento) l’art. 5 della legge 52/1991, trattandosi di una disciplina dettata per le cessioni di crediti di massa come il factoring, aventi causa vendendi.
Segnalazione dell’avv. Fabio Iozzo
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