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Giurisprudenza

Russian roulette clause e (non) abusivita’ del creditore-socio ai danni dell’altro socio “in difficoltà”


Cassazione, sez. I civile, 25 luglio 2023, n. 22375.

Data pubblicazione
02 agosto 2023

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Cassazione, sez. I civile, 25 luglio 2023, n. 22375. Pres. De Chiara. Rel. Fraulini.

La Suprema Corte si è pronunciata con riferimento a un accordo parasociale contenente la c.d. clausola antistallo, pattuita dai due soci in ragione della loro partecipazione paritaria al capitale sociale.

I giudici di legittimità hanno escluso, nella specie, sia l’invalidità di tale clausola, sia la sussistenza degli estremi dell’abuso di dipendenza economica (pur riconoscendo l’astratta rilevanza di quest’ultima fattispecie in chiave ipoteticamente risarcitoria).

Con riguardo alla c.d. clausola antistallo, la Cassazione afferma che “la sentenza impugnata è giunta correttamente a negare ogni possibile conseguenza sulla validità della pattuizione. E tanto appare in linea con le sopra esposte premesse teoriche dell’istituto, secondo cui, ove la clausola russian roulette sia contenuta in un patto parasociale, l’avvenuta pattuizione a opera delle parti esclude in radice che si possa parlare di abusività genetica della previsione, in quanto avente precipua funzione organizzativa all’interno della società; abusività che sarebbe astrattamente predicabile solo in ipotesi di clausola contenuta nello statuto della società, e perciò imponibile al socio non in forza di un’autonoma pattuizione, bensì come mera conseguenza dell’ingresso in società; ipotesi, tuttavia, estranea al caso di specie”.

Quanto al tema dell’abuso della posizione di creditore rivestita dal socio Fintecna, nella sentenza qui pubblicata si legge: “ i giudici di appello non hanno affatto considerato irrilevante, bensì radicalmente escluso in fatto, la sussistenza di un abuso da parte di Fintecna della propria posizione di creditrice. Né la sentenza impugnata attribuisce affatto rilievo dirimente alla dolosa preordinazione del comportamento di Fintecna al fine indicato dalle ricorrenti. Al contrario, essa si limita a smentire in fatto, sul punto, la tesi sostenuta dalle appellanti”.