Tribunale di Milano, 24 luglio 2023, n. 0. Pres. Vasile. Est. Giani.
Con questo interessante provvedimento il Tribunale di Milano si pronuncia sulla richiesta autorizzatoria di finanza interinale d’urgenza, garantita da un pegno non possessorio, avanzata dalla società debitrice nella fase antecedente al deposito del piano di concordato. Il principio sancito dai giudici ambrosiani è il seguente: “In assenza di una domanda piena, di un busniess plan, di una attestazione e mancando financo i bilanci degli ultimi due anni (non approvati durante il precedente concordato: n.d.r.), il Tribunale è chiamato a verificare (una volta positivamente riscontrati i restanti requisiti) se vi sono sufficienti evidenze documentali e numeriche circa il fatto che la prededuzione autorizzanda in termini di finanziamento, a fortiori con la previsione di un pegno (e tanto quanto alla cornice temporale limitata tra il corrente mese e il 21.08.2023 data prevista per il deposito della proposta piena corredata da attestazione, essendo preclusa la concessione di proroghe stante la pendenza della istanza di insolvenza richiesta dal PM e da numerosi creditori), non si tramuti nel creare ulteriori passività a detrimento delle risorse distribuibili ai creditori”.
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