Tribunale di Ancona, 04 agosto 2023, n. 0. G.D. Mantovani.
Composizione negoziata – Misure protettive – Esperto - Proroga incarico – Opposizione
Abstract:
Sommario:
Il Tribunale di Ancona ha confermato le misure protettive e cautelari (nonostante un primo diniego) per tutto il periodo di durata dell’incarico dell’esperto a seguito di proroga dello stesso ex art. 17 comma CCII e nonostante l’opposizione del creditore procedente.
Il Giudice anconetano si è pronunciato in tema nuova istanza di conferma delle misure protettive con particolare riferimento all’iniziativa nel frattempo assunta da uno dei creditori tenendo conto dell’istanza di proroga del termine di durata dell’incarico conferito all’esperto nonché del verbale dal quale si desume l’espressa richiesta di proroga proveniente dall’esperto che ne ha dedotto la necessità al fine di proseguire le trattative in corso.
Il Giudicante ha ritenuto ammissibile l’istanza essendo stati dedotti fatti nuovi che consistono nella iniziativa esecutiva di un creditore, nonché nella concreta prosecuzione delle trattative con i creditori e vista la proroga dell’incarico in favore dell’esperto da parte della Camera di Commercio di Ancona.
Il Tribunale ha affermato -vista la funzionalità delle misure protettive ad assicurare il buon esito delle trattative- il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della ricorrente e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l’attività di impresa fino alla scadenza del termine di durata dell’incarico dell’esperto (180 giorni), termine superiore rispetto alla durata delle misure protettive ex art. 19 comma 4 CCII e comunque sino alla definizione della procedura di composizione negoziata.
Segnalazione e abstract dell’avv. Luca Calò – Foro di Milano