Tribunale di Milano, 15 settembre 2023, n. 0. Pres. Macchi. Rel. Giani.
Abstract:
Sommario:
Con questo sintetico ma rilevante provvedimento i giudici ambrosiani hanno affermato l’impossibilità di integrare (e a fortiori “rinnovare”) ex post un’attestazione gravemente lacunosa e come tale inidonea al suo scopo. Di qui la reiezione, ai sensi dell’art. 47 CCII, dell’istanza di concessione di termine diretta a “emendare” un elaborato siffatto e il conseguente, rilevato, vizio di inammissibilità della domanda.
Il Tribunale ha anche riportato, in chiave evidentemente adesiva, il pensiero dei difensori della società circa l’impossibilità di ritirare e ripresentare la domanda di concordato, pena una inevitabile censura di abusività. Ritiro e ripresentazione che, oltre tutto, erano già avvenuti, nella specie, davanti al tribunale in precedenza adito e successivamente dichiaratosi incompetente.
E’ stata quindi fissata udienza per la declaratoria dello stato di insolvenza (con tanto di disclosure sui nominativi dei commissari nominati dal Ministero delle imprese e del made in Italy), alla quale può notoriamente farsi luogo, ex lege n. 270/1999, non solo su istanza dei creditori e del pubblico ministero ma anche d’ufficio, stante il carattere di lex specialis pacificamente riconosciuto alla disciplina sull’amministrazione straordinaria.