Tribunale di Vicenza, 18 ottobre 2023, n. 0. Pres. Limitone. Est. Saltarelli.
Abstract:
Sommario:
Con decreto reso all’esito di un giudizio di opposizione allo stato passivo, il Tribunale di Vicenza ha confermato l’esclusione del credito vantato dal professionista che, ai fini della presentazione dell’accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.fall., aveva redatto non solo il piano di risanamento della società poi fallita, ma anche la relativa attestazione.
Il Tribunale ha dunque affermato che la condotta del professionista invalidava l’intero procedimento giurisdizionale nell’àmbito del quale era anche ottenuta l’omologa dell’accordo di ristrutturazione.
Infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 67, lett. d) e 182-bis l.fall., il medesimo soggetto non può contemporaneamente redigere un piano ed attestarlo, agendo in conflitto d’interessi. Se l’attestazione era nulla, detta nullità non poteva che estendersi all’intero procedimento giurisdizionale nell’àmbito del quale era ottenuta l’omologa dell’accordo di ristrutturazione, dal momento che la relazione non attendibile inibiva l’espressione di un voto consapevole da parte dei creditori.