Tribunale di Brescia, 29 giugno 2023, n. 0. Pres. Bruno. Rel. La Malfa.
Abstract:
Sommario:
Con questo puntuale provvedimento, che si pone in linea con il favor normativo nei confronti della soluzione concordataria e con l’esigenza di “prevedibilità” delle decisioni, i giudici bresciani hanno correttamente consentito al debitore di presentare una nuova attestazione dopo che erano emersi forti dubbi sull’indipendenza del primo attestatore (carenza che rendeva l’elaborato uti non esset).
Viene in tal modo smentito il draconiano orientamento milanese, secondo il quale l’attestazione, per essere produttiva di effetti, deve fin dall’inizio risultare “perfetta” in tutti i suoi elementi formali e sostanziali, pena l’inammissibilità della domanda: una lettura dell’art. 47, c. 4, quest’ultima, che suscita più d’una perplessità sul piano interpretativo e che rischia, in concreto, di “affossare” un numero potenzialmente ampio di ricorsi diretti ad ottenere l’apertura del concordato.