Tribunale di Mantova, 19 ottobre 2023, n. 0. Pres. Gibelli. Est. Bernardi.
Concordato semplificato - Modifica della proposta – Ammissibilità
Concordato Semplificato - Fase esecutiva - Modalità
Deve ritenersi consentito al debitore modificare la proposta di concordato semplificato trovando applicazione in via analogica, in virtù della regola di cui all’art. 12 disp. prel. c.c., la disciplina prevista per il concordato preventivo dagli artt. 47, comma 4, e 107 CCI.
La fase esecutiva del concordato semplificato deve essere realizzata secondo le regole di trasparenza, pubblicità e competitività proprie della procedura di concordato preventivo per effetto del richiamo contenuto, rispettivamente, negli artt. 25 septies co. 1 e 25 septies co. 8 CCI. agli artt. 114 (nei limiti della compatibilità) e 118 CCI.
Abstract:
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