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Giurisprudenza

Il piano attestato di risanamento è (anche) un modo legittimo di esecuzione concordataria


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Giurisprudenza

Il piano attestato di risanamento è (anche) un modo legittimo di esecuzione concordataria


Cassazione, Sez. I civile, 20 giugno 2026, n. 20959.

Data pubblicazione
10 settembre 2026

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Cassazione, Sez. I civile, 20 giugno 2026, n. 20959. Pres. Terrusi. Rel. Vella.

Con questa importante decisione la Suprema Corte, ribadendo l’operatività dei principi generali del diritto delle obbligazioni e dei contratti nella fase esecutiva del concordato preventivo, ha confermato che il concordato, intervenuta l’omologazione, ben può essere eseguito attraverso nuovi accordi tra debitore e creditori (nella fattispecie, in attuazione di un piano attestato di risanamento), senza che ciò integri in alcun modo un’ipotesi di modifica inammissibile.

Afferma infatti la Cassazione che nel caso concreto “non si è trattato (né poteva trattarsi) di una “modifica” della proposta e del piano di concordato, né di un “patto paraconcordatario” - perché la procedura di concordato si era già chiusa ai sensi dell’art. 181 l. fall. - bensì di un accordo concluso dalla debitrice, che, essendo già con l’omologa tornata “in bonis”, poteva compiere atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione” (i giudici di legittimità precisano che, nella specie, il Tribunale di Vercelli “ha ritenuto (errando) che quell’accordo fosse ex se inopponibile alla massa, in quanto integrante una inammissibile modifica postuma del piano concordatario, priva dell’autorizzazione degli organi della procedura ex art. 182-quinquies l. fall.”).

“In sostanza - prosegue la Cassazione - si è preso atto che nessun creditore ha inteso proporre domanda di risoluzione o annullamento del concordato, avendo quelli rimasti insoddisfatti (“banche strategiche”) tutelato i propri diritti attraverso la sottoscrizione dell’accordo ex art. 67, comma 3, lett. d,) l. fall. del 27.3.2017, basato su un nuovo piano di risanamento (con riscadenziamento del rimborso del residuo debito in linea capitale derivante dalla “nuova finanza ponte” autorizzata dal Tribunale di Casale Monferrato ex art. 182-quinquies l. fall.), che ha dato origine ad un nuovo credito, garantito da nuove ipoteche”.

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