Tribunale di Vicenza, 09 novembre 2023, n. 0. Pres. Limitone. Est. Saltarelli.
Abstract:
Sommario:
Con questo importante, ancorché sintetico, provvedimento il Tribunale di Vicenza ha fatto luogo alla nomina dell’ausiliario e alla fissazione dell’udienza di omologazione pur in presenza del parere negativo dell’esperto per asserita mancanza di buona fede nelle precedenti trattative; parere motivatamente criticato nel ricorso del debitore.
In tal modo si è correttamente demandata al giudizio omologatorio ogni valutazione sul punto, onerando l’ausiliario di verificare nel proprio parere “se la condotta tenuta dalla società in sede di trattative sia stata o meno conforme a correttezza e buona fede”. Ferma l’ultima parola da parte del Tribunale su questo aspetto e sugli altri indicati dall’art. 25 sexies, c. 5, da pronunciarsi appunto in sede di omologazione.