Tribunale di Vicenza, 19 marzo 2021, n. 0. Giudice Orlandi.
Nelle azioni
revocatorie ex art. 67 l. fall. non spetta al fornitore la prova che i
pagamenti revocabili siano avvenuti in violazione dei termini d’uso.
Abstract:
Sommario:
Il Tribunale di Vicenza, con decisione del 19 marzo 2021, ha ritenuto che, una volta allegato dal fornitore convenuto che i pagamenti siano sempre avvenuti con termini di pagamento anche maggiori rispetto a quelli di cui all’azione revocatoria intrapresa dal fallimento, la prova che i pagamenti oggetto di controversia siano avvenuti in violazione dei termini d’uso spetta alla curatela.
Segnalazione dell'avv. Fabio Sebastiano