Tribunale di Modena, 02 gennaio 2024, n. 0. G.D. Bianconi.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 111-bis c. 2 e 111-ter c. 3 l.f., i crediti per i compensi dei professionisti che abbiano assistito la impresa debitrice in vista e nel corso della procedura di concordato preventivo, laddove ammessi in via di prededuzione al passivo del consecutivo fallimento, possono essere considerati uscite di carattere generale.
Detti crediti devono essere soddisfatti, in sede di ripartizione dell’attivo, anche con collocazione sul ricavato della vendita di un immobile gravato da ipoteca e ciò deve avvenire unicamente sulla base del criterio di proporzione, ed escluso il ricorso al criterio della utilità, essendo solo il primo, e non già il secondo, normativamente previsto.
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