Tribunale di Venezia, 15 luglio 2021, n. 0. Pres. rel. Lina Tosi.
Abstract:
Sommario:
Il Tribunale delle Imprese di Venezia ha ritenuto che non osti all’instaurazione del procedimento ex art. 2409 c.c. su istanza del collegio sindacale la circostanza che una società sia ricorsa ad una procedura di concordato preventivo in continuità aziendale diretta; e ciò ancorche‘ essa sia già soggetta alla vigilanza del commissario e i fatti costituenti “gravi irregolarità” siano già stati rilevati dal medesimo commissario nella sua relazione e siano da lui stati ritenuti rilevanti ex art. 173 l.fall. (nella specie Il tribunale ha però rigettato il ricorso, ritenendo che non costituiscano gravi irregolarità le vendite a società controllata titolare di tutti i negozi (seppur in patrimonio netto negativo), e che si tratti di scelta gestoria obbligata da parte dell’organo amministrativo, al quale, in tempi di Covid, non può essere imposto di prevedere con esattezza gli incassi mensili dei negozi, viste le non prevedibili aperture e riaperture dei medesimi).
Segnalazione dell'avv. Veronica Albiero