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Le istanze di composizione negoziata. Dati UnionCamere aggiornati al 15 aprile 2024


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Giurisprudenza

Domanda con riserva: rinuncia e ripresentazione


Tribunale di Brescia, 01 febbraio 2024.

Data pubblicazione
15 febbraio 2024

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Giurisprudenza

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Tribunale di Brescia, 01 febbraio 2024. Pres. Bruno. Rel. Franchioni.

Il Tribunale di Brescia, nel primo caso del genere da esso esaminato alla luce del codice della crisi, ha consentito la ripresentazione di una domanda con riserva a seguito della rinuncia alla precedente istanza della debitrice. In particolare, i giudici “rilevato che la legge fallimentare, all’art. 161, nono comma l.f. sanciva l’inammissibilità della domanda di concordato c.d. in bianco, “quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda [in bianco] alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura”; rilevato che questa previsione non compare nel CCII con la conseguenza che la riproposizione di una domanda ex artt. 40 e 44 CCII deve ritenersi ammissibile senza i precedenti limiti temporali, purchè ciò non si traduca in un abuso dello strumento concordatario”, hanno giustamente concesso il termine per il deposito della proposta e del piano di concordato.

Segnalazione dell’avv. Emilio Midolo