Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Articolo

Le attività di liquidazione in esecuzione della proposta di concordato preventivo omologata


Francesco Carelli
Giurisprudenza

Eccezione di ricorso abusivo al credito e riparto dell’onere della prova


Tribunale di Ancona, 02 febbraio 2024.

Data pubblicazione
07 marzo 2024

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Giurisprudenza

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Tribunale di Ancona, 02 febbraio 2024. Pres. Pompetti. Rel. Mantovani.

Con il provvedimento in esame il Tribunale anconetano prende posizione, in tema di concessione abusiva di credito, in ordine alla corretta natura dell’eccezione avanzata dalla curatela in sede di ammissione allo stato passivo e nella conseguente fase di opposizione. A tal proposito, il collegio afferma (correttamente) che “l’eccezione della curatela con riferimento alla conoscenza della banca dello stato d’insolvenza dell’impresa finanziata non dovrebbe essere qualificata come una eccezione d’inadempimento, ma una eccezione riconvenzionale, cosicché dovrebbe spettare alla curatela la medesima prova che le incomberebbe in un giudizio di merito”.

Il decreto in oggetto affronta gli aspetti processuali con riferimento all’operato degli istituti di credito ai quali sempre più frequentemente viene eccepito in sede di verifica dello stato passivo – in riferimento alla concessione delle garanzie statali elargite nel corso del difficile periodo pandemico – di non aver agìto valutando correttamente il merito creditizio (rectius, di non averlo addirittura valutato in toto)  erogando, di tal guisa, finanziamenti coperti dalla garanzia statale in un momento in cui era divenuto già palese lo stato di crisi/insolvenza del soggetto beneficiario.

Al riguardo, nel decreto in commento, viene correttamente rilevato come l’esclusione del credito della banca già nella fase sommaria della verifica dello stato passivo assoggetterebbe a giudicato endofallimentare i rapporti oggetto di ammissione al passivo; ciò, si badi, pur in assenza di prova circa l’avvio di autonomo giudizio di merito da parte della curatela, finalizzato all’accertamento del danno patito dal soggetto fallito e/o dalla massa dei creditori.

Ora, in un simile contesto, appare senza dubbio condivisibile quanto argomentato dal Tribunale dorico laddove afferma che “le contestazioni della curatela nell’alveo del giudizio di opposizione allo stato passivo comportano un sostanziale inversione dell’onere della prova […] che deve avere ad oggetto i presupposti di accertamento della responsabilità discendente dall’illecito aquiliano; e ciò considerando che l’evento lesivo si concretizza nell’accertamento del pregiudizio della garanzia patrimoniale generica facente capo al terzo danneggiato, qualificabile in termini di danno ingiusto ex art. 2043 c.c.”

A fronte di quanto esposto, risulta indispensabile che la curatela si adoperi non solo al fine di sostenere l’aggravio del dissesto ma, soprattutto, allo scopo di fornire prova circa il nesso eziologico tra l’evento dannoso e la condotta tenuta dal finanziatore (nel senso di una conseguenza immediata e diretta del primo a causa della seconda); tutto ciò, come ravvisato dal Tribunale di Ancona, impone di valutare la natura dell’eccezione della curatela in sede di ammissione allo stato passivo e il conseguente onere della prova in sede di giudizio in opposizione allo stato passivo. Infatti, per le ragioni di cui supra, la contestazione della curatela con riferimento alla (asserita) conoscenza della banca dello stato d’insolvenza dell’impresa finanziata non dovrebbe essere qualificata come un’eccezione d’inadempimento, ma un’eccezione riconvenzionale. Non potendosi configurare quella della curatela un’eccezione d’inadempimento, perché fondata su un (asserito) illecito extra-contrattuale della banca, dovrebbe dunque essere la curatela a provare ex se nel giudizio di ammissione allo stato passivo gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano, riservandosi poi di agire in giudizio per il risarcimento del maggior credito; nel caso de quo, l’assenza di prova circa gli elementi poc’anzi citati ha condotto il collegio ad accogliere l’opposizione della banca e ad ammettere il credito della stessa al passivo della liquidazione giudiziale.