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Giurisprudenza

Modifica di un accordo di ristrutturazione già omologato


Tribunale di Livorno, 01 febbraio 2024.

Data pubblicazione
20 marzo 2024

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Giurisprudenza

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Tribunale di Livorno, 01 febbraio 2024. Pres. Rel. Marinai.

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Proposta di modifica gravemente peggiorativa – Carattere “sostanziale” ex art. 182-bis c. 8 l.fall. della modifica – Rigetto della domanda

Opposizione – Domanda di risoluzione dell’accordo di ristrutturazione solo della parte in cui estende la sua efficacia nei confronti del creditore opponente – Conseguente cessazione della concorsualità della liquidazione – Inammissibilità della domanda

Il decreto del Tribunale di Livorno ha affrontato il caso di una domanda di modifica di un accordo di ristrutturazione già omologato, con la quale il debitore ha chiesto la proroga della scadenza del piano “dovendosi completare l’attività liquidatoria ed essendo intervenuti contatti con potenziali acquirenti degli ultimi immobili da liquidare, ivi compresa l’abitazione dello stesso [debitore], nonché prospettando la diminuzione della percentuale del credito offerta ai creditori chirografari”.

Una banca creditrice ha proposto opposizione, chiedendo il rigetto dell’istanza di modifica del piano e la dichiarazione di risoluzione dell’accordo di ristrutturazione a causa dell’inadempimento dei termini contrattuali.

L’opposizione è stata ritenuta fondata e accolta rilevando che la richiesta di modifica, da un lato, sottostima del prezzo di mercato di una villa, influenzato dal diritto di abitazione che rimarrebbe in capo al debitore e alla coniuge e, dall’altro, sovrastima gli altri beni il cui prezzo si è dimostrato troppo alto e fuori mercato; inoltre non è stato considerato il maggior credito degli enti locali e l’attestazione si è presentata carente.

Dal punto di vista giuridico, il Tribunale ha ritenuto (i) che “le modifiche apportate al piano sono “sostanziali” [ex art. 182-bis c. 8 l.fall.], essendo proposto di prorogare di oltre un anno i termini di adempimento (il che sarebbe, già di per sé, ampiamente sufficiente ad integrare la valenza sostanziale della modifica) e anche di diminuire sensibilmente, più che dimezzandola, la percentuale di spettanza dei chirografari all’esito della liquidazione” e che (ii)tali variazioni costituirebbero senza dubbio inadempimento di non scarsa importanza (…) che legittima (…) anche la domanda di risoluzione per inadempimento”.

In definitiva, il Tribunale ha considerato come il debitore (i) “ha richiesto una modifica gravemente peggiorativa degli accordi iniziali” in assenza di idonea attestazione e (ii) “in spregio alle continue pressanti raccomandazioni del liquidatore, ha inopinatamente provveduto ad attingere alla liquidità proveniente dalla liquidazione per effettuare pagamenti non in linea con il piano”. Ne discende, quindi, che “la modifica degli accordi proposta sarebbe certamente inidonea ad assicurare la loro esecuzione (…) e non può essere autorizzata/omologata”.

Peraltro, l’opponente ha inteso chiedere al Tribunale non la risoluzione dell’intero accordo di ristrutturazione, ma solo della parte in cui estende la sua efficacia nei propri confronti: domanda che il Tribunale ha ritenuto a sua volta inammissibile, stabilendo che “un singolo creditore non possa ottenere di svincolarsi autonomamente dalle obbligazioni concordatarie, in quanto ciò farebbe necessariamente venir meno la necessaria concorsualità della liquidazione”.

Segnalazione del Prof. Fabio Serini

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