Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Articolo

Le attività di liquidazione in esecuzione della proposta di concordato preventivo omologata


Francesco Carelli
Giurisprudenza

Calcolo del danno in base al deficit, interruzione della prescrizione e sottrazione di beni


Tribunale di Torino, 29 marzo 2024.

Data pubblicazione
04 aprile 2024

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Giurisprudenza

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Tribunale di Torino, 29 marzo 2024. Est. Astuni.

Azione di responsabilità – prescrizione – criterio del deficit – distrazioni di beni – accertamento incidentale della rilevanza penale della condotta

I termini di prescrizione dell’azione di responsabilità si interrompono anche a fronte della ricezione di una diffida stragiudiziale e l’effetto interruttivo si estende anche agli altri coobbligati in solido ai sensi dell’art. 1310 c.c.

La totale mancanza di contabilità sociale (o la sua tenuta in modo sommario e non intelligibile) giustifica l’applicazione del criterio del deficit, come previsto dall’art. 2486 comma 3 c.c.

Provata la disponibilità di determinati beni da parte dell’imprenditore in epoca anteriore e prossima al fallimento ed accertata la loro ingiustificata mancanza, può presumersi che il fallito li abbia distratti, specie se, non tenendo una regolare registrazione contabile, abbia reso impossibile la ricostruzione del movimento degli affari.

Il giudice civile può accertare in via incidentale la rilevanza penale della condotta ai fini della registrazione a debito della sentenza ex art. 59, comma 1, lett. d), D.P.R. 131/1986.

Segnalazione degli Avvocati Domenico Monteleone e Michele Palladino