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Giurisprudenza

La Cassazione penale sul delitto di falso in attestazioni e relazioni


Cassazione, Sez. V penale, 23 febbraio 2024, n. 13016.

Data pubblicazione
08 aprile 2024

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Cassazione, Sez. V penale, 23 febbraio 2024, n. 13016. Pres. Pezzullo. Rel. Cirillo.

Delitto di falso in attestazioni e relazioni previsto dall’art. 342 d.lgs. n. 14 del 2015 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza) – Effetto abrogativo parziale del delitto di cui all’art. 236-bis legge fall. – Esclusione – Ragioni

La Quinta Sezione penale, in tema di reati fallimentari, ha affermato che il disposto dell’art. 342 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, disciplinante il delitto di falso in attestazioni e relazioni, non ha determinato un effetto parzialmente abrogativo del delitto previsto dall’art. 236-bis legge fall., in quanto il legislatore delegato si è limitato a riformulare la norma incriminatrice con il solo inserimento dell’inciso «in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati», riferito all’esposizione, da parte del professionista, di informazioni false od all’omessa indicazione di informazioni rilevanti, il che rende evidente la non applicabilità della nuova norma alla valutazione prognostica del professionista, intesa come fattibilità economica del piano, peraltro non riconducibile alla fattispecie criminosa neanche sotto la vigenza del citato art. 236-bis legge fall..