Giurisprudenza

Omologazione del concordato e privilegio agrario


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Giurisprudenza

Restituzione di finanziamenti e legittimazione del curatore


Cassazione, Sez. I civile, 30 maggio 2024, n. 15196.

Data pubblicazione
07 giugno 2024

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Cassazione, Sez. I civile, 30 maggio 2024, n. 15196. Pres. De Chiara. Rel. Campese.

Si pubblicano qui un’interessante decisione della Suprema Corte e la relativa requisitoria del Procuratore Generale (più volte richiamata dalla sentenza), in materia di restituzione di finanziamenti e di legittimazione del curatore. Quanto alla disciplina applicabile, il Fallimento aveva invocato l’applicazione del combinato disposto degli artt. 2467, 2497 – quinquies e 2033 cod. civ. e, in subordine, la responsabilità per fatto illecito ex artt. 2497 e 2043 cod. civ.

Queste la fattispecie e la soluzione adottata: “Assume il ricorrente che l'art. 2467 cod. civ., nel prevedere la postergazione necessaria del "finanziamento anomalo", introduce un divieto di rimborso fintantoché permanga la situazione di sovraindebitamento della società finanziata e che la violazione di tale divieto costituisce un comportamento antigiuridico che, se accompagnato dall'esercizio di poteri di direzione e coordinamento di società, costituisce abuso della società eterodiretta fonte di responsabilità ex art. 2497 cod. civ. ed anche 2497-quinquies cod. civ., inquadrabile come responsabilità contrattuale ex art 1218 cod. civ. o come responsabilità ex art. 2043 cod. civ. Questa doglianza si rivela complessivamente insuscettibile di accoglimento. Invero, la corte territoriale ha escluso la configurabilità dell'illecito sia per mancanza del profilo dell'antigiuridicità, essendosi al cospetto, a suo dire, di un adempimento di obbligazione (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata), sia, in concreto, per insussistenza di danno, trattandosi di operazione cd. a "saldo invariato" (cfr. pag. 14 della medesima sentenza). Tanto premesso, rileva il Collegio che il verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 2467, comma 2, cod. civ. produce effetti negoziali sul diritto del socio alla restituzione della somma finanziata, che diviene inesigibile quand'anche sia spirato il termine previsto per l'adempimento ex art. 1813 c.c. (…)

Posto, allora, che la disciplina della postergazione dei finanziamenti deì soci è volta a tutelare le aspettative dei creditori terzi e della società, a fronte di richieste di rimborso relative a crediti non ancora esigibili, la violazione della regola di cui all'art. 2467 cod. civ. può dar luogo a plurime forme di tutela, tra le quali, senz'altro, la responsabilità (per violazione di doveri tipicamente previsti dalla legge), nei confronti dei creditori (e, dunque, del fallimento), degli amministratori di una società fallita che abbiano restituito ai soci somme in violazione della norma predetta. Nella specie, tuttavia, il fallimento ricorrente, lungi dall'invocare la responsabilità ex art. 2394 cod. civ. e 146 I.fall., ha inteso agire, dichiaratamente, nei confronti di P. Z., ex art. 2497 cod. civ. (cfr. pag. 6 del ricorso). La corte di merito, però, ha escluso l'esistenza di attività di direzione e coordinamento da parte di quest'ultimo, sicché la censura si rivela sostanzialmente diretta ad ottenere una rivisitazione di quello stesso accertamento fattuale - non ulteriormente sindacabile, invece, in questa sede (…).

Nemmeno può essere invocata, infine, la violazione delle norme di cui agli artt. 1218 o 2043 cod. civ., perché, come ancora una volta condivisibilmente osservato dal Pubblico Ministero nella sua requisitoria scritta, solo se l'atto illecito (nei confronti della società o dei creditori sociali) costituisce violazione di doveri diversi da quelli tipicamente previsti dalla legge o dallo statuto in funzione dell'amministrazione della società (ma questo non è il caso di specie, integrando il rimborso di un credito inesigibile una tipica violazione dell'art. 2467 cod. civ. che concorre a conformare lo statuto dell'amministratore), ed è compiuto, quindi, al di fuori ed indipendentemente dall'esistenza e dal collegamento con il rapporto di amministrazione, gli amministratori rispondono dei danni conseguentemente arrecati alla società in sede contrattuale o extracontrattuale secondo le norme ordinarie del diritto comune”.