Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Giurisprudenza

Concessione abusiva di credito e risarcimento del danno da violazione di norme di condotta


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Giurisprudenza

Presupposto del privilegio di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 123 del 1998 in favore del credito vantato da Invitalia quale gestore del Fondo Patrimonio PMI


Tribunale di Milano, 09 luglio 2024.

Data pubblicazione
09 luglio 2024

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Tribunale di Milano, 09 luglio 2024. G.D. Pipicelli.

Il Tribunale di Milano - in sede di ammissione al passivo della  Liquidazione Giudiziale - ha riconosciuto la sussistenza del privilegio  di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 123 del 1998 in favore del credito da  restituzione anticipata vantato da Invitalia, quale gestore del Fondo  Patrimonio PMI, pur in presenza di obbligazione qualificata come  postergata dall’art. 26 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Il Tribunale ha  ritenuto che "il presupposto abilitante il sorgere del privilegio è il  procedimento di irrogazione del contributo pubblico stesso e la natura  soggettivamente pubblicistica, senza che abbia rilevanza la  conformazione «tecnica» negoziale in senso oggettivo (finanziamento,  garanzia, etc.) tramite cui esso è rilasciato.”; conseguentemente,  il medesimo Tribunale ha rilevato la  "non necessità della «revoca» in  senso tecnico della garanzia per l'operatività del privilegio/ equiparazione dell'inadempienza civilistica alle patologie genetiche del  rapporto ai fini della revoca. Sia le deviazioni dallo scopo (e,  dunque, le patologie genetiche del rapporto indicate al comma primo e  terzo dell'articolo 9) sia l'inadempimento a tale rapporto negoziale  determinano la violazione della causa del contrato di finanziamento e/o  di garanzia e costituiscono, dunque, presupposto della revoca del  beneficio erogato.”. 

Ogni forma di patologia, genetica o  esecutiva, del contratto di erogazione della provvidenza pubblica,  dunque, comporta l’applicazione del privilegio di cui all’art. 9 del  D.Lgs. n. 123 del 1998, a prescindere dalla connotazione “fisiologica”  della provvidenza medesima, che ben potrà essere prevista dal  legislatore come “a fondo perduto", in forma di garanzia, o postergata,  come nel caso di specie.

Segnalazione e abstract dell'Avv. Giuseppe Bosco

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