Tribunale di Padova, 23 luglio 2024, n. 0. Pres. Sacchetto. Est. Cantelli.
Abstract:
Sommario:
Il tribunale patavino, discostandosi – non è chiaro quanto consapevolmente – dall’orientamento della Suprema Corte (che afferma l’invalidità dei finanziamenti abusivi per contrarietà a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume), ha stabilito il seguente principio: “i) va richiamata la tuttora valida regola di distinzione tra norme di validità e norme di comportamento, entrambe poste a tutela di interessi generali, ma solo le prime comportanti la nullità del contratto in caso di loro violazione; ii) la disciplina della valutazione del merito creditizio, pur se posta a tutela anche di interessi generali, non è sorretta da norme di validità, poiché non interseca e non riguarda gli elementi strutturali del contratto di finanziamento con l’impresa; iii) in definitiva, dalla violazione delle regole di prudenza imposte all’ente finanziatore discendono solo conseguenze risarcitorie”.