Tribunale di Mantova, 30 settembre 2024, n. 0. Giudice Bernardi.
Concordato preventivo - Prestito obbligazionario non convertibile con garanzia costituita da ipoteca deliberato da società poi ammessa al concordato preventivo – Scadenza del termine per il versamento dell’imposta in epoca successiva all’apertura della procedura concorsuale – Prededucibilità del credito erariale – Esclusione - Fattispecie
Affinché un credito sia ammesso in prededuzione ai sensi dell’art. 111 l.f., non è sufficiente che lo stesso venga a maturare durante la pendenza di una procedura concorsuale, essendo presupposto indefettibile che la genesi dell'obbligazione sia temporalmente connessa alla pendenza della procedura medesima e che, comunque, l'assunzione di tale obbligazione risulti dal piano o dalla proposta (nel caso di specie la costituzione del prestito obbligazionario non convertibile e la iscrizione di ipoteca erano anteriori al deposito della domanda di concordato preventivo e non risultava in alcun modo contemplata nel piano concordatario mentre il termine per il pagamento dell’imposta scadeva dopo l’apertura della procedura concorsuale).
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