Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Articolo

Le attività di liquidazione in esecuzione della proposta di concordato preventivo omologata


Francesco Carelli
Giurisprudenza

Svincolo in via cautelare dei conti bancari pignorati e tutela della continuità


Tribunale di Vicenza, 09 ottobre 2024.

Data pubblicazione
09 ottobre 2024

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Giurisprudenza

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Tribunale di Vicenza, 09 ottobre 2024. Giudice Saltarelli.

Con ordinanza pronunciata in data 4 ottobre 2024 il Tribunale di Vicenza ha disposto in via cautelare, ai sensi dell’art. 19 CCII, lo svincolo dei conti correnti della società che aveva fatto accesso alla composizione negoziata, giacché questi erano stati pignorati anteriormente al deposito dell’istanza di nomina dell’esperto, motivando la decisione con la necessità di garantire il buon esito delle trattative, non alterare il rapporto tra i creditori ed in specie il sistema dei privilegi e non compromettere ulteriormente la posizione finanziaria della società, consentendo la conservazione dell’operatività aziendale.

La ratio della decisione è dunque ravvisabile nel fatto che il vincolo sui conti correnti non soltanto potrebbe generare ingiustificate posizioni preferenziali in capo a specifici creditori, ma rischierebbe soprattutto di compromettere la continuità ordinaria, che è però elemento determinante in tale fase di gestione della crisi. Con tale decisione il Tribunale ha infatti evidenziato come nel corso della composizione negoziata la tutela del going concern rappresenti un valore e una priorità: il vincolo sui conti correnti derivante da un pignoramento, ove determini una paralisi dell’attività d’impresa, deve venire meno se ed in quanto ciò sia funzionale a garantire che le risorse siano utilizzate in maniera ordinata e mirata alla risoluzione della crisi (trattasi - all’evidenza - di nulla che possa essere assimilato al concetto di automatic stay quale previsto dal previgente art. 168 l.fall. nell’àmbito del concordato preventivo, giacché nel caso di ordine di svincolo ai sensi dell’art. 19 CCII la finalità della misura è mantenere l’impresa “viva” e attiva sul mercato, consentendole di affrontare la crisi finanziaria in modo ordinato e con l’obiettivo di risanamento, evitando che iniziative di singoli creditori possano intralciare il percorso).

La decisione del Tribunale, quindi, si colloca in una prospettiva di bilanciamento tra la necessità di risanamento dell’impresa e la tutela dei diritti dei creditori, in un’ottica di salvaguardia del patrimonio aziendale e delle possibilità di risanamento.

Segnalazione e abstract a cura dell’avvocato Fabio Sebastiano

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