Cassazione, Sez. I civile, 08 ottobre 2024, n. 0. Pres. Terrusi. Rel. Vella.
Abstract:
Sommario:
La decisione in rassegna costituisce il primo intervento della Cassazione sulla tematica della nullità, per contrarietà a norma imperativa di carattere penale, dei contratti di mutuo sottoscritti ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. m) del cd. “Decreto liquidità”.
Sul punto, è stato in primo luogo affermato che anche la concessione dei finanziamenti di cui all’art. 13, comma 1, lett. m) doveva essere preceduta da un’adeguata valutazione del merito creditizio: “i principi generali di sana e prudente gestione nell’erogazione del credito, sottesi all’art. 5 TUB e ricollegabili alla diligenza qualificata richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c., devono essere osservati anche nei finanziamenti di “fascia bassa” (fino a trentamila euro) erogati nel contesto dell’emergenza sanitaria Covid-19, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. m) del d.l. n. 23 del 2020 (cd. “decreto liquidità”, convertito dalla l. n. 40 del 2020), nei quali la banca finanziatrice dell’impresa è integralmente garantita dal Fondo centrale di garanzia PMI istituito con la l. n. 662 del 1996, gestito da Mediocredito Centrale. E’ infatti l’erogazione di questa garanzia, non già il finanziamento, ad essere dichiarata “non soggetta ad alcuna valutazione del beneficiario” e quindi ad operare “senza alcuna istruttoria” (peraltro in sede di conversione del decreto detta lett. m) è stata integrata prevedendo che l’estensione della garanzia a determinati beneficiari può avvenire “a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell’articolo 47-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013”)”.
In relazione ai profili di invalidità dei contratti per contrarietà a norme imperative di carattere penale (segnatamente, art. 217, comma 1, n. 4, l. fall.), la Cassazione – dando continuità all’orientamento inaugurato da Cass. 1676/2020 e ripreso da e Cass. 4376/2024 – ha poi ricordato che: “a venire in rilievo non è tanto l’orientamento di questa Corte in base al quale l’erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva – in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un’impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi – integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività di impresa (Cass. 29840/2023), quanto un profilo prettamente penalistico ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità”.
Infine, la Suprema Corte, dopo avere sinteticamente ripercorso i casi decisi nei due precedenti richiamati, ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale, cui sarà demandata un’ulteriore verifica dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato ipotizzato, nonché delle modalità di concorso della banca quale extraneus.
Segnalazione degli avvocati Vittorio Minervini e Michele Palladino