Corte di Giustizia dell’Unione Europea - Causa C-713/22, 29 luglio 2024, n. 0. Pres. K. Lenaerts. L. Bay Larsen, vicepresidente.
Dopo la Corte d’Appello di Milano (sentenze nn. 973/2019 e 3294/2021) e la Cassazione (ordinanza di rinvio n. 32365/2022), anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sulla controversia insorta tra LivaNova plc, il Ministero dell’Economia, il Ministero dell’Ambiente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, vertente sulla “constatazione della responsabilità solidale di LivaNova per i debiti derivanti dai costi di bonifica e dai danni ambientali riconducibili alla SNIA s.p.a., risultanti da comportamenti antecedenti e successivi alla scissione di quest’ultima società, dalla quale è nata la Sorin s.p.a. (poi LivaNova plc)”.
Il giudizio è nato dall’esigenza di interpretazione pregiudiziale degli artt. 3 e 22 Dir. 82/891/CEE, manifestata dalla Cassazione in sede di rinvio con la formulazione del seguente quesito: “Se l’art. 3 della VI direttiva, applicabile (art. 22) pure alla scissione mediante costituzione di nuove società, - nella parte in cui stabilisce che (a) "se un elemento del patrimonio passivo non è attribuito nel progetto di scissione e l’interpretazione di quest’ultimo non permette di deciderne la ripartizione, ciascuna delle società beneficiarie ne è solidalmente responsabile", e che (b) "gli Stati membri possono prevedere che questa responsabilità solidale sia limitata all’attivo netto attribuito a ciascuna società beneficiaria" - osti a un’interpretazione della norma di diritto interno costituita dall’art. 2506 bis c.c., comma 3, che intenda la responsabilità solidale della beneficiaria riferibile, quale "elemento del passivo" non attribuito dal progetto, oltre alle passività di natura già determinata, anche (i) a quelle identificabili nelle conseguenze dannose, prodottesi dopo la scissione, di condotte (commissive o omissive) venute in essere prima della scissione stessa o (ii) delle condotte successive che ne siano sviluppo, aventi natura di illecito permanente, generative di un danno ambientale, i cui effetti, al momento della scissione, non siano ancora compiutamente determinabili”.
Anche ad avviso della Corte di Giustizia, la nozione di “elementi del patrimonio passivo” esige che i debiti siano, di principio, esistenti, con la precisazione che, nel caso di costi di bonifica e per danni ambientali, tale requisito implica solamente che “l’illecito o il fatto generatore di tali danni si sia verificato anteriormente alla scissione, ma non che, a questa data, tali danni siano stati constatati o valutati, o anche che siano stati definiti”.
È stato pertanto delineato il seguente principio di diritto: “l’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato [CEE] e relativa alle scissioni delle società per azioni, deve essere interpretato nel senso che: la regola della responsabilità solidale delle società beneficiarie enunciata da tale disposizione si applica non soltanto agli elementi di natura determinata del patrimonio passivo non attribuiti in un progetto di scissione, ma anche a quelli di natura indeterminata, come i costi di bonifica e per danni ambientali che siano stati constatati, valutati o definiti dopo la scissione di cui trattasi, purché essi derivino da comportamenti della società scissa antecedenti all’operazione di scissione”.
Segnalazione dell'avv. Michele Palladino
Abstract:
Sommario: