Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Articolo

Riparlando di amministrazione straordinaria: ingresso e collocazione dell’istituto nel sistema, finalità della procedura e (cenni ai) rapporti con la disciplina di diritto comune*


Stefano Ambrosini
Giurisprudenza

Concessione abusiva di credito e risarcimento del danno da violazione di norme di condotta


Tribunale di Padova, 19 novembre 2024.

Data pubblicazione
19 novembre 2024

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Giurisprudenza

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Tribunale di Padova, 19 novembre 2024. Pres. Santinello. Rel. Amenduni.

Nell’ambito del dibattito in tema di concessione abusiva di credito, il Tribunale di Padova ha confermato l’orientamento espresso già con un primo decreto del 23 luglio ultimo scorso (pubblicato su questa Rivista)

In particolare, con riguardo a un credito insinuato da un istituto di credito per mutui e/o finanziamenti chirografari muniti di garanzia statale, è stato sovvertito il provvedimento del Giudice Delegato, di esclusione del credito per asserita nullità del contratto di mutuo chirografario ex art. 1418 c.c. come conseguenza dell’errata valutazione del merito creditizio.

Il Collegio patavino fonda la decisione su un’analisi processuale e al contempo normativo-sostanziale dell’eccezione di nullità per violazione di norme imperative.

Quanto al profilo processuale, si rammenta che spetta alla parte che eccepisca la nullità di un titolo estrinsecamente valido (nel caso, un contratto di mutuo chirografario) allegare e dimostrare la sussistenza dei presupposti di tale nullità, se non già accertata giudizialmente in altra sede (principio che non viene meno nel rito dell’opposizione allo stato passivo e allo scopo di un accertamento anche solo incidentale della nullità).

Sotto il profilo normativo-sostanziale, il percorso seguito dal Tribunale è in sintesi il seguente: le norme sulla valutazione del merito creditizio impongono una determinata condotta a uno dei contraenti nella fase antecedente la stipula del contratto o nella fase esecutiva dello stesso, senza incidere sull’aspetto genetico del vincolo contrattuale, che rimane idoneo ad esplicare i proprio effetti e ad assolvere alla propria funzione economico-sociale anche laddove non preceduto dalle verifiche del merito creditizio. Esclusa la previsione di nullità c.d. testuale ex art. 1418, comma 3, c.c., ne consegue che le norme nazionali (artt. 5, 14 comma 2, 19, 25, 53, 53-bis, 56, 67,67-ter, 108, 114-quinquies.2 e 114-quaterdecies T.U.B.) e sovranazionali (art. 142 Regolamento UE n. 575/2013), che stabiliscono gli obblighi di verifica del merito creditizio, risultano poste a tutela di interessi generali e inderogabili, ma non intersecano il contenuto del contratto stipulato tra le parti sotto il profilo strutturale. Trattasi, dunque, di norme di condotta e non di validità ex art. 1418, comma 1, c.c., pur sempre inderogabili (Cass. S.U. n. 26725/2007). Gli effetti della loro violazione rilevano, quindi, sotto il profilo risarcitorio e non della nullità del contratto, cosicché, se in sede di verifica dello stato passivo ed eventuale successivo giudizio di opposizione non è proposta (o riproposta) da parte curatore l’eccezione di esistenza di un controcredito risarcitorio della procedura (di fallimento o di liquidazione giudiziale), o tale controcredito risarcitorio è contestato e di non facile accertamento e liquidabilità, il Giudice non è chiamato a indagare la sussistenza della pretesa violazione delle regole poste a tutela del merito creditizio.


Segnalazione Avv. Fabio Sebastiano – Avv. Veronica Albiero


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