Tribunale di Brescia, 23 ottobre 2024, n. 0. Pres. Del Porto. Rel. Castellani.
Abstract:
Sommario:
Il
Tribunale di Brescia ha affermato che nel caso di specie “la censura
risulta, in primo luogo, carente del requisito dell’attualità, essendo
pacifico, in quanto allegato dalla stessa ricorrente, che ciò che viene
imputato all’attuale organo gestorio è di aver protratto una
struttura deficitaria sul piano organizzativo, amministrativo e
contabile. Come, tuttavia, legittimamente eccepito dal resistente, la
notifica del ricorso è pervenuta a soli due mesi dall’assunzione della
carica di a.u., tempo all’evidenza incompatibile con la realistica
possibilità di mutare assetti consolidati da oltre un trentennio e mai
prima d’ora censurati dalla ricorrente, controllata, lo si ricorda,
dallo stesso ricorrente, che con il fratello e il padre ha condiviso,
quantomeno dal 2012, la funzione gestoria quale consigliere delegato.
L’intempestività della denuncia pare, ancora una volta, svelare le reali
motivazioni alla base dell’iniziativa giudiziale, che, appigliandosi a
pretese carenze gestorie (significativamente emerse solo a seguito
dell’esclusione dall’organo amministrativo), appaiono strumentali a rivendicazioni del tutto avulse dalla funzione che l’ordinamento riconosce all’art. 2409 c.c.”.
Secondo
il Tribunale, poi, “è fondamentale rilevare, da un lato, che la formula
adottata dal legislatore è volutamente elastica, la nozione di
adeguatezza dovendo adattarsi alla specifica natura della realtà
aziendale oggetto di valutazione, d’altro lato che giammai la censura di
inadeguatezza può spingersi sino a sindacare scelte di merito che non
si appalesino tali da impedire l’agire razionale e informato da parte
dell’amministratore”.
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