Tribunale di Padova, 19 novembre 2024, n. 0. Giudice designato Amenduni.
Composizione negoziata della crisi d'impresa – Misure protettive – Consumazione del termine – Misure cautelari – Escussione garanzia SACE
Con questo provvedimento in tema di composizione negoziata, il
Tribunale di Padova, constatata la consumazione del termine di
durata delle misure protettive, ha concesso la misura cautelare
diretta ad inibire a determinati creditori:
- l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive o cautelari sui
beni e diritti attraverso i quali è esercitata l’attività di
impresa;
- l’acquisizione di diritti di prelazione, se non concordati con
l’imprenditore;
- la proposizione di domande di apertura della liquidazione
giudiziale nei confronti di un determinato creditore;
- l’escussione della garanzia SACE.
Questa è la motivazione sul punto della decisione: “considerato
che, pendendo la composizione negoziata, la consumazione del
termine massimo di durata delle misure protettive, previsto
dall’art. 19 CCII, non può rilevare in termini ostativi
all’adozione di una misura cautelare che sia diretta ad inibire a
creditori predeterminati l’esercizio di azioni esecutive o
cautelari ovvero l’acquisizione di diritti di prelazione non
concordati; ed invero il lasso temporale previsto dall’art. 19 è
riferito unicamente con riguardo alle misure protettive, e cioè a
quella forma di tutela generalizzata che deve garantire la
conservazione del patrimonio del creditore durante le trattative
nell’ambito della composizione negoziata della crisi; allo spirare
di siffatto termine si può aggiungere l’adozione di misure
cautelari, dal medesimo contenuto delle misure protettive, dovendo
il giudice provvedere al contemperamento del sacrificio che viene
imposto ai creditori destinatari della misura cautelare con i
risultati già conseguiti in caso di trattative avanzate ai fini
dell’individuazione di una soluzione negoziata della crisi, per
evitare che il sistema possa prestarsi ad una forma di abuso.”
Abstract:
Sommario: