Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Giurisprudenza

La consumazione del termine massimo di durata delle misure protettive non impedisce l’adozione di una misura cautelare


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Giurisprudenza

La consumazione del termine massimo di durata delle misure protettive non impedisce l’adozione di una misura cautelare


Tribunale di Padova, 19 novembre 2024.

Data pubblicazione
25 novembre 2024

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Tribunale di Padova, 19 novembre 2024. Giudice designato Amenduni.

Composizione negoziata della crisi d'impresa – Misure protettive – Consumazione del termine – Misure cautelari – Escussione garanzia SACE

Con questo provvedimento in tema di composizione negoziata, il Tribunale di Padova, constatata la consumazione del termine di durata delle misure protettive, ha concesso la misura cautelare diretta ad inibire a determinati creditori:
 
- l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive o cautelari sui beni e diritti attraverso i quali è esercitata l’attività di impresa;
- l’acquisizione di diritti di prelazione, se non concordati con l’imprenditore;
- la proposizione di domande di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di un determinato creditore;
- l’escussione della garanzia  SACE.
 
Questa è la motivazione sul punto della decisione: “considerato che, pendendo la composizione negoziata, la consumazione del termine massimo di durata delle misure protettive, previsto dall’art. 19 CCII, non può rilevare in termini ostativi all’adozione di una misura cautelare che sia diretta ad inibire a creditori predeterminati l’esercizio di azioni esecutive o cautelari ovvero l’acquisizione di diritti di prelazione non concordati; ed invero il lasso temporale previsto dall’art. 19 è riferito unicamente con riguardo alle misure protettive, e cioè a quella forma di tutela generalizzata che deve garantire la conservazione del patrimonio del creditore durante le trattative nell’ambito della composizione negoziata della crisi; allo spirare di siffatto termine si può aggiungere l’adozione di misure cautelari, dal medesimo contenuto delle misure protettive, dovendo il giudice provvedere al contemperamento del sacrificio che viene imposto ai creditori destinatari della misura cautelare con i risultati già conseguiti in caso di trattative avanzate ai fini dell’individuazione di una soluzione negoziata della crisi, per evitare che il sistema possa prestarsi ad una forma di abuso.”

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