Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Articolo

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Raffaele Del Porto
Giurisprudenza

Prestazioni professionali e studi associati: privilegio o chirografo? Le diverse soluzioni di Cassazione e Procura Generale


Cassazione, Sez. I civile, 13 novembre 2024, n. 29371.

Data pubblicazione
05 dicembre 2024

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Cassazione, Sez. I civile, 13 novembre 2024, n. 29371. Pres. Ferro. Rel. Dongiacomo.

L’attesa decisione della Cassazione sul privilegio professionale, qui pubblicata, enuncia il seguente principio di diritto:
"Lo studio associato può essere ammesso al passivo del fallimento del cliente, con il riconoscimento del privilegio previsto dall’art. 2751 bis n. 2 c.c., per il credito al compenso professionale soltanto quando sia il corrispettivo della prestazione personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno (o più) tra i professionisti associati (anche avvalendosi di collaboratori o sostituti) e le somme così maturate siano di rispettiva pertinenza, nel senso che risulti, in forza degli accordi distributivi tra gli associati o comunque da altra circostanza, che il detto compenso retribuisce, almeno in parte, il professionista prestatore e proprio per le prestazioni oggetto della domanda"

Di diverso tenore le conclusioni assunte dal Procuratore generale (e qui parimenti pubblicate):
"Il privilegio generale sui beni mobili del debitore - previsto dall’art. 2751- bis c.c. per le retribuzioni dei professionisti – deve, quindi, trovare applicazione anche in relazione alle prestazioni professionali direttamente espletate dal singolo professionista, a nulla rilevando: (i) sia la regolazione all’interno dell’associazione professionale della ripartizione dei compensi (questa prova non è richiesta né dalla legge, né dalla giurisprudenza, né dalla ratio legis: v. infra); (ii) sia la previa individuazione dei professionisti scelti dal committente; (iii) sia la provenienza della richiesta da parte dello studio legale associato, nel senso che la proposizione della domanda di ammissione allo stato passivo da parte dello studio professionale, in quanto pone una mera presunzione di esclusione della personalità del rapporto professionale, resta superata e vinta in presenza di documentazione che consenta di individuare i compensi riferiti alle prestazioni direttamente e personalmente svolte dal singolo associato e, in tal caso, non può precludere ex se il riconoscimento della prelazione a quel singolo personale credito. In tale contesto, in definitiva e concludendo, ciò che assume primario rilievo nell’interpretazione della voluntas legis è la stretta correlazione posta dal disposto dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c. tra il privilegio e la causa del credito, la quale consente di valorizzare l’interesse specifico perseguito dal creditore, estendendo l’applicazione della norma oltre il mero dato letterale della stessa, in conformità con quanto già in passato sostenuto dai giudici di legittimità in ordine al fatto che le norme codicistiche che stabiliscono i privilegi possono essere oggetto di un’interpretazione estensiva, diretta ad individuarne il reale significato e la portata effettiva in modo da delimitare il loro esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione testuale, tenendo in considerazione l’intenzione del legislatore e la causa del credito che, ai sensi dell’art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio (Cass. SU n. 11930 del 2010)."

La sentenza della Cassazione 13 novembre 2024 n. 29371

La Requisitoria del Procuratore Generale Stanislao De Matteis