Tribunale di Brescia, 15 ottobre 2024, n. 0. Giudice Baldissera.
Il Tribunale di Brescia è stato chiamato a pronunciarsi su una richiesta di finanziamento prededucibile presentata da un’impresa in prossimità della scadenza del termine di durata della composizione negoziata di cui agli art. 12 e ss. CCII.
Alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. decreto correttivo) all’art. 22 – che hanno introdotto il comma 1-ter sull’attuazione del provvedimento autorizzativo pure dopo la chiusura della composizione negoziata – si è affermato che la prededucibilità dei finanziamenti è riconosciuta anche in prossimità di tale scadenza, sempre che venga dimostrata la «funzionalità del finanziamento rispetto tanto a) alla continuità aziendale quanto b) alla migliore soddisfazione dei creditori».
Nel caso in esame, accertata la presenza di detti requisiti sulla scorta della relazione dell’esperto (più volte richiamata), il tribunale ha autorizzato la società i) a contrarre una nuova linea di factoring e ii) alla riattivazione delle linee autoliquidanti già in essere con gli istituti bancari, riconoscendo la prededuzione alle operazioni di fattorizzazione perfezionatesi successivamente alla data del provvedimento de quo e sino alla data di concessione del termine finale.
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