Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Giurisprudenza

Omessa predisposizione di adeguati assetti aziendali, segnali di crisi e nomina di ispettore giudiziario


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Giurisprudenza

Omessa predisposizione di adeguati assetti aziendali, segnali di crisi e nomina di ispettore giudiziario


Tribunale di Venezia, 26 agosto 2025.

Data pubblicazione
03 settembre 2025

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Tribunale di Venezia, 26 agosto 2025. Pres. Micochero. Rel. Torresan.

Con questo pregevole provvedimento il Tribunale di Venezia, nell’ambito di un procedimento ex art. 2409, c.c. ha correttamente sancito i seguenti principi.

“La discrezionalità dell'amministratore, che pure è ampia nell'ambito delle scelte gestionali volte ad imprimere ad una data impresa una data struttura organizzativa, trova dunque un limite nella necessità di dotare la società di assetti organizzativi e contabili che siano funzionali a consentire all'imprenditore di constatare i segnali rivelatori di uno stato di crisi o pre-crisi, ed un ulteriore importante limite nell'obbligo di attivarsi per l'adozione di uno strumento regolatore della crisi, ove ne ricorrano i presupposti.

L'amministratore che non predisponga gli assetti organizzativi o contabili adeguati alla struttura e alle dimensioni dell'impresa o che ignori i segnali della crisi commette dunque una violazione gestoria, che può costituire fonte di responsabilità, che certamente lo espone al rischio di iniziative processuali di reazione da parte della società o dci soggetti legittimati.

Se, infatti, certamente non può attribuirsi all'amministratore la responsabilità per avere adottato delle scelte imprenditoriali rivelatesi ex post inadeguate, e nemmeno ogni insuccesso economico, gli si può al contrario imputare il non aver saputo rilevare, con criterio di valutazione ex ante, i segnali di una crisi o di una precrisi in atto”.

Nella specie il Tribunale, con riferimento alla società controllante, ha rilevato: “dall'analisi della bozza di bilancio al 31.12.2024 ( doc. n. 6 società), oltre ad emergere la significativa perdita di esercizio data dalla svalutazione di …, si rileva in effetti un significativo squilibrio tra le disponibilità liquide e i debiti a breve termine, che destano preoccupazione circa la sostenibilità della propria esposizione debitoria. Ulteriore segnale d'allarme è dato dal fatto che, nel CdA del 7.07.25 (cfr. doc. 7 della società resistente), si dà conto che i Sindaci hanno effettuato, in data 7.07.2025, una segnalazione ai sensi dell’art. 25 octies c.p.c., tanto da indurre il CdA a porre all’ordine del giorno dell’imminente assemblea del 29.08.2025 la valutazione circa la presentazione di un’istanza ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs N. 14/2019 (…). Tali elementi, che pure dovranno essere oggetto di compiuto accertamento e accurata analisi da parte dell’ispettore, costituiscono evidenti segnali di allarme e avvalorano il sospetto che la società non sia dotata degli assetti organizzativi e contabili necessari a consentire all’organo amministrativo di rilevare tempestivamente i segnali di crisi, ovvero che l’organo amministrativo non abbia tempestivamente tratto le necessari conseguenze di una situazione di pre-crisi in realtà già in atto”.

Segnalazione e abstract a cura del prof. Stefano Ambrosini

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