Tribunale di Torino, 31 ottobre 2024, n. 0. Pres. Astuni. Rel. Giusta.
Con questo provvedimento il Tribunale di Torino ha provveduto all’omologa forzosa di un concordato preventivo in continuità aziendale, offrendo una delle prime applicazioni dell’art. 112, comma 2, lett. d), come riformato dal d.lgs. n. 136/2024.
A seguito del voto contrario della metà delle classi creditrici, l’impresa chiedeva al Tribunale - in sostituzione della volontà dei creditori – l’omologa forzosa del piano di concordato ai sensi del novellato art. 12, comma 2, lett. d), secondo periodo, che può avere luogo – si legge nel provvedimento - «quando una classe munita di prelazione abbia votato favorevolmente a un piano che prevede che il surplus concordatario, sulla base di una libera scelta economicamente strategica dell’imprenditore, venga distribuito secondo la regola della RPR piuttosto che dell’APR, riconoscendo alla suddetta classe una somma inferiore rispetto a quanto avrebbe potuto ricavare dall’applicazione della regola dell’APR anche con riferimento al surplus concordatario. Deve cioè trattarsi – prosegue il Tribunale – di una classe di creditori che ricevono, per effetto della proposta, parziale soddisfazione dei propri crediti e subiscono un pregiudizio; i creditori della classe (variamente denominata “interessata”, “svantaggiata” o “golden class”) che ricevono dalla proposta concordataria il pagamento ridotto del proprio credito devono aver votato favorevolmente, nonostante il loro interesse (teorico) alla completa applicazione dell’APR».
Avendo ritenuto la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 2, lett. d) dell’art. 112 CCII, riscontratosi il voto favorevole di una classe «maltrattata», i giudici torinesi hanno così attuato la c.d. ristrutturazione trasversale dei debiti, omologando forzosamente il piano concordatario.
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