Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Articolo

Le modifiche alla proposta ed al piano di concordato preventivo: una lettura sistematica dell’istituto


Andrea Jonathan Pagano e Benedetta Ronconi
Giurisprudenza

Misure protettive e illegittimità della revoca degli affidamenti e dell’escussione delle garanzie


Tribunale di Vasto, 28 dicembre 2024.

Data pubblicazione
30 dicembre 2024

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Giurisprudenza

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Tribunale di Vasto, 28 dicembre 2024. Giudice Monteleone.

Con questo articolato e puntuale provvedimento il Tribunale di Vasto ha censurato, sotto il profilo della carenza di motivazione delle decisioni e della violazione dei doveri di buona fede e correttezza, il comportamento delle banche che avevano revocato gli affidamenti ed escusso le garanzie per il sol fatto dell’inadempimento del debitore.

Il Tribunale, precisato che “i creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di cui al comma 1, dell’art. 18 CCII”, ha disposto l’inefficacia della revoca degli affidamenti e del recesso dal contratto di conto corrente, disponendo altresì il divieto ovvero la sospensione del procedimento di escussione della garanzia attivata dagli istituti di credito in danno dell’imprenditore.

Il giudice ha quindi inibito che gli istituti pubblici di garanzia (M.C.C., S.A.C.E. e SIMEST) eseguano il pagamento delle somme garantite in favore delle predette banche in ragione dell’escussione.

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