Cassazione, Sez. I civile, 29 dicembre 2024, n. 34807. Pres. Ferro. Rel. D'Aquino.
Con la recentissima e condivisibile pronuncia qui pubblicata la Cassazione affronta il tema del voto in conflitto d’interessi nel concordato preventivo nell’ipotesi in cui la società votante, controllante della debitrice in concordato, sia stata assoggettata a fallimento.
Questo il principio di diritto enunciato:
«In tema di votazione nel concordato preventivo, l’esclusione dal voto della società controllante prevista dall’art. 177, quarto comma, l.fall. non si applica al caso in cui la società controllante, al momento in cui eserciti il diritto di voto, sia stata assoggettata a procedura concorsuale, posto che il conflitto di interessi che caratterizza tale disposizione opera nel caso in cui l’interesse del votante sia funzionale a contrastare l’interesse comune dei creditori, che è quello della massimizzazione del sacrificio patrimoniale del debitore, proprio del socio della società debitrice; detto contrastante interesse non sussiste in caso di procedura concorsuale (nella specie, fallimento), il cui interesse è quello del miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali, che concorre con quello degli altri creditori ammessi al voto».
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