Tribunale di Verona, 12 dicembre 2024, n. 0. Pres. Rel. Lanni.
In tema di classamento nell’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa, ex artt. 57 e 61 CCII, è ammissibile la previsione di un’unica categoria per i tributi statali e locali, assistiti dal medesimo privilegio ex art. 2752 c.c., come pure la previsione dell’estensione degli effetti al solo credito da tributi degli enti locali (e non anche in senso inverso) e solo in caso di adesione dell’Agenzia delle Entrate alla proposta di transazione (e non anche in caso di omologa forzosa), posto che in caso contrario, si aggirerebbe la disciplina sulla transazione fiscale contenuta nell’art. 61 CCII (art. 63, n.d.r.), che ha natura inderogabile.
D’altra parte, il principio di indisponibilità dei tributi deve ritenersi superato nella materia concorsuale (v. Cass. SU n. 8504/21) e il fatto che l’art. 61 CCII (art. 63, n.d.r.) contempli solo i crediti erariali non esclude, in difetto di diverse ed espresse previsioni, che i crediti per tributi locali possano essere falcidiati e trattati al pari degli altri creditori privilegiati. Del resto, se si volesse far derivare dalla mancata previsione dei tributi degli enti locali nell’art. 61 CCII (art. 63, n.d.r.) l’esclusione della possibilità di falcidia degli stessi, si arriverebbe all’irragionevole conclusione che a tali tributi l’ordinamento concorsuale assicurerebbe un trattamento migliore dei crediti erariale.
In tema di classamento nell’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa, ex artt. 57 e 61 CCII, non è ammissibile la previsione di un’unica categoria dei creditori privilegiati con l’inserimento dei crediti professionali degli advisors corrispondenti al 25 % del compenso non assistito dalla prededuzione prevista dall’art. 6 CCII. Invero, si ritiene che la posizione peculiare degli advisors (i quali hanno costruito lo strumento di regolazione della crisi con la società ricorrente, hanno assistito la stessa nel procedimento di omologazione e, soprattutto, in caso di omologazione si vedono riconosciuta la prededuzione sul 75 % del compenso) li renda portatori di un interesse differenziale rispetto a quello degli altri professionisti, tale da escludere un interesse economico omogeneo.
[Fattispecie in cui, tuttavia, l’erroneo inserimento dei crediti in questione nella categoria è stato ritenuto irrilevante, poiché l’adesione degli altri creditori della categoria supera il 75 %, anche neutralizzando il credito e la conseguente adesione degli advisors]
Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini
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