Tribunale di Venezia, 13 gennaio 2025, n. 0. G.D. Pitinari.
Con questo puntuale e condivisibile provvedimento il Tribunale di Venezia ha ritenuto “sussistenti i presupposti per la conferma delle misure protettive tipiche erga omnes in quanto le società hanno rappresentato che sussistono concrete prospettive di risanamento del gruppo che dovranno passare per processi di efficientamento, eventualmente anche di discontinuità rispetto al passato, e che tra le varie soluzioni appare plausibile per T. anche una continuità indiretta al fine di salvaguardare i livelli occupazionali. Peraltro, a conferma della sussistenza dei presupposti per la conferma di tali misure, si rileva che l’esperto ha evidenziato che “per quanto concerne T. “la soluzione alla crisi di T. sembra passare, allo stato, per il trasferimento di un ramo d’azienda (costituito anzitutto dal compendio immobiliare), il che integrerebbe un’ipotesi di continuità indiretta, o per la vendita dell’immobile stesso. Anche in questo secondo caso, peraltro, non si tratterebbe di una dismissione pura e semplice, bensì di una più ampia operazione di “riconversione” industriale del sito produttivo, che presuppone, in thesi, la riassunzione di tutti i dipendenti di T. o comunque di larga parte di essi ad opera del soggetto interessato all’acquisto” (la vicenda si segnala, quindi, perché sembra configurare la possibilità di una riconversione del sito industriale ancorchè, all’attualità, inattivo).
Il Tribunale prosegue poi affermando che “per le stesse ragioni può essere, altresì, concessa la misura cautelare della inibitoria agli istituti di credito di segnalare in Centrale Rischi e alla Crif l’intervenuta sospensione dei pagamenti nel corso delle trattative nonché di revocare le linee di credito già esistenti ed utilizzate in quanto, come si diceva, si ritiene che sussistano i presupposti del fumus boni iuris ovvero la ragionevole prospettiva di risanamento tenuto conto delle informazioni sin ora disponibili e dello stato non avanzato delle trattative appena iniziate e del periculum in mora, inteso come funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative. Allo stato, sulla basa della documentazione prodotta e fatta salva ogni diversa valutazione che potrà essere effettuata su segnalazione dell’esperto, si ritiene che le prospettive di risanamento del gruppo siano ragionevolmente possibili. In particolare viene in rilievo quanto evidenziato da parte delle ricorrenti le quali sottolineano come non sia escluso un risanamento di TIRSO spa in continuità indiretta, sotto forma di cessione di azienda e che, in ogni caso, il risanamento deve riguardare il gruppo nel suo complesso”.
Il Giudice veneziano osserva poi correttamente che “il pati cui deve sottostare il ceto bancario risulta, allo stato, essere giustificato dal percorso di risanamento aziendale intrapreso, tenuto conto di quanto rappresentato dall’esperto in relazione alla possibilità di raggiungere il percorso di risanamento. Pertanto, nel contemperamento degli opposti interessi, si deve ritenere che l’inibitoria richiesta produrrebbe da un lato un vantaggio in termini di risorse finanziarie disponibili e di possibilità di trattare con i creditori per le imprese ricorrenti e nel contempo un contenuto sacrificio dei creditori bancari, fatta salva la sospensione e la revoca delle linee di credito per effetto dell’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale”.
Abstract:
Sommario: