Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Giurisprudenza

Concessione inaudita altera parte di misure cautelari allo scadere di quelle protettive


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Giurisprudenza

Cram down fiscale e norma transitoria del decreto correttivo


Tribunale di Vasto, 24 dicembre 2024.

Data pubblicazione
14 gennaio 2025

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Tribunale di Vasto, 24 dicembre 2024. Pres. Rel. Monteleone.

Con questa articolata sentenza, il Tribunale di Vasto ha disposto l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti con la transazione fiscale e contributiva proposta dall’impresa debitrice, pur in assenza di adesione dell’Agenzia delle Entrate.
In primo luogo, l’organo giudicante ha ritenuto applicabile la disciplina vigente al momento di proposizione della domanda (27 ottobre 2023), e dunque quella ante decreto “correttivo ter”; e ciò in quanto all’art. 56, c. 3, del medesimo decreto “è prevista una diversa disciplina transitoria relativamente alle disposizioni (…) che hanno modificato la disciplina della transazione fiscale e contributiva negli accordi di ristrutturazione (…)”. In altre parole, il novellato art. 63 CCII si applica solo alle proposte di transazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del correttivo (28 settembre 2024).
Nel merito, il collegio ha evidenziato che (i) “la ricorrente ha raggiunto un accordo di ristrutturazione dei debiti con creditori rappresentanti il 59,32% del proprio ceto creditorio, pertanto, visto il mancato raggiungimento della percentuale prevista dal codice, ha chiesto l'omologa, ex art. 2-bis, art. 63 CCII”, e che (ii) il difetto del “raggiungimento delle percentuali richieste per l'adesione dei creditori, che può essere superato con l'intervento del tribunale”, che ha ritenuto “la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria” (tenuto conto della relazione dell’attestatore e del parere dell’esperto).
Parimenti interessante, nel dichiarare tardiva l’opposizione dell'Agenzia delle Entrate, la precisazione che “la nota di reiezione della Transazione Fiscale (…) inviata alla sola parte ricorrente (…) può ritenersi una mera comunicazione e non una opposizione ai sensi dell'art. 48 co. 4 CCII (e, comunque, sarebbe da ritenersi tardiva in quanto superiore a 30 giorni)”.
Ciò posto, “alla luce del disposto normativo di cui all'art. 1 bis L. 10 agosto 2023 n. 103, applicabile al caso di specie”, il tribunale ha chiarito “che è possibile omologare accordi di ristrutturazione dei debiti raggiunti da un imprenditore in stato di crisi, anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali (..) a condizione che: 1. tali accordi non abbiano carattere meramente liquidatorio; 2. l'adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali sia determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57 comma 1 e 60 comma 1 CCII; 3. il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione sia pari almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti e, in caso sia inferiore, la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non sia inferiore al 40 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi e, la dilazione di pagamento richiesta non ecceda il periodo di 10 anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo; 4. la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”.
Valutata partitamente la positiva sussistenza di tutte le predette condizioni, e ritenuto “che non sussistono, nella specie, elementi ostativi alla omologazione dell'accordo di ristrutturazione”, il Collegio ha riconosciuto “la sussistenza di tutti i requisiti per l'adozione del cram down fiscale così come richiesto”.

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