Tribunale di Brescia, 13 gennaio 2025, n. 0. Pres. Del Porto. Rel. Bianchetti.
In questo interessante, ancorché succinto, provvedimento il Tribunale di Brescia respinge un’azione ex art. 2395 c.c. intentata da un fornitore contro gli amministratori della società in crisi.
Secondo i giudici bresciani, “deve ritenersi che l’avere mantenuto l’azienda in esercizio pur in un momento di crisi ha consentito agli amministratori di stipulare dapprima un contratto di affitto di ramo di azienda e poi un preliminare di cessione del medesimo ramo di azienda, cessione poi conclusa dagli organi della procedura, tanto da permettere a questi ultimi di incassare € 17.000.000,00, ciò che ha consentito, in aggiunta alla liquidazione di altri assets della procedura, di distribuire già alla data del 13 dicembre 2021 al ceto chirografario a titolo di acconto la percentuale non trascurabile del 40%”.
Ribadita l’inidoneità decettiva della mera reticenza degli amministratori in ordine alla
situazione di crisi in cui versava la società, per il Tribunale “va altresì rilevato come il perseguimento dell’obiettivo del salvataggio dell’azienda risulti in ogni caso idoneo a giustificare il silenzio dell’organo gestorio; né può ritenersi provato che una diversa condotta degli amministratori avrebbe realizzato condizioni di migliore soddisfazione per i creditori, tenuti, in ogni caso, anche alla luce dei – noti - obblighi di
solidarietà che ispirano il nuovo diritto della crisi (a far data dalle riforme avviate dagli anni
2005/2006) a sopportare eventuali sacrifici nell’ottica del contributo comune al salvataggio della continuità aziendale”.
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