Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Articolo

Il discrimen tra concordato preventivo liquidatorio e in continuità *


Marco Arato
Giurisprudenza

Cambio di regime ex art. 44, co. 1-quater, CCII: prime applicazioni


Tribunale di Avellino, 13 febbraio 2025.

Data pubblicazione
13 febbraio 2025

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Giurisprudenza

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Tribunale di Avellino, 13 febbraio 2025. Pres. Gugliemo. G.D. Russolillo.

Con questo pregevole provvedimento il Tribunale irpino affronta uno dei primi casi di “cambio di regime” ex art. 44, co. 1-quater, CCII, accogliendo l’istanza formulata in tal senso dalla società debitrice.

Il Tribunale segnala che la ricorrente ha “formulato le seguenti due istanze, fra loro subordinate:

  • autorizzazione ad avvalersi, ex art. 44, co. 1-quater, CCII, del regime normativo proprio degli accordi di ristrutturazione, avendo provveduto a redigere un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza in conformità agli artt. 57 e ss. CCII, onde poter meglio negoziare le condizioni del contratto in questione senza dover richiedere autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 46 CCII;
  •  autorizzazione alla stipula del menzionato accordo quale atto di straordinaria amministrazione, se ritenuto tale dal tribunale, in quanto conveniente per l'intero ceto creditorio, determinando esso un risparmio di 2,5 mln di euro sulle passività complessive e liberando risorse finanziarie indispensabili all'attuazione del piano”.

Dal canto suo il commissario giudiziale “ha espresso motivato parere sulle due istanze sopra richiamate, evidenziando che sussistono le condizioni per riconoscere al "programma di accordo" depositato, al piano ad esso sotteso e alla relativa attestazione le caratteristiche che consentono all'imprenditore di avvalersi dello specifico regime giuridico previsto per gli accordi di ristrutturazione”.

Il Tribunale, considerato che:

  • “l'istanza con cui … S.P.A. chiede di giovarsi del regime giuridico previsto per gli accordi di ristrutturazione ai sensi dell'art. 44, co. 1-quater, CCII;
  • riveste carattere preliminare, in quanto il suo accoglimento, svincolando il debitore dai limiti alla disponibilità del patrimonio derivanti dall'accesso con riserva agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, consentirebbe il compimento di ogni atto, anche se di straordinaria amministrazione, senza necessità di ulteriore autorizzazione da parte del tribunale;
  • l'art. 44 CCII, nella nuova formulazione, permette dunque all'imprenditore di preservare, già durante trattative prodromiche alla presentazione degli accordi di ristrutturazione o del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, la libera disponibilità del patrimonio, così da mantenerne integra la capacità negoziale senza privarlo della tutela protettiva propria di questa fase procedurale, ma con la conseguenza che, in assenza di vaglio giudiziale preventivo, ogni valutazione sul "legale compimento" degli atti posti in essere, sia ai fini dell'esenzione da revocatoria che del riconoscimento della prededucibilità dei crediti che ne derivino, viene ad essere necessariamente posticipata;
  • l'ammissione al regime di libera disponibilità del patrimonio resta in ogni caso subordinato all'autorizzazione del tribunale, chiamato a compiere una doppia verifica: a) che il richiedente abbia predisposto "un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza"; b) che lo stesso sia "redatto in conformità alle disposizioni che disciplinano lo strumento prescelto".

Pertanto il Tribunale, “ritenuto che:

  • la documentazione prodotta integra le caratteristiche del "progetto di regolazione della crisi" descritto dall'art. 57 CCII;
  • le ragioni a sostegno della richiesta di accesso al regime normativo degli accordi di ristrutturazione sono inoltre coerenti con lo stato delle trattative in corso e con le scelte processuali in precedenza assunte dalla proponente;
  • il commissario giudiziale ha per le ragioni esposte espresso parere favorevole;
  • la richiesta di … S.P.A. di accedere al regime giuridico degli accordi di ristrutturazione è dunque meritevole di accoglimento e per l'effetto resta assorbita quella ulteriore proposta ai sensi dell'art. 44, co. 1-bis e 46 CCII;

Autorizza … S.P.A. ad avvalersi, nella presenta fase procedurale, delle disposizioni che regolano gli accordi di ristrutturazione dei debiti;

Dichiara per l'effetto assorbita l'istanza ex art. 44, co. 1-bis, e 46 CCII.

Stabilisce che la società istante resti soggetta alle disposizioni relative agli obblighi informativi periodici”.

Segnalazione e abstract a cura del prof. Stefano Ambrosini

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