Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Articolo

Il discrimen tra concordato preventivo liquidatorio e in continuità *


Marco Arato
Giurisprudenza

Prededuzione e atti legalmente compiuti


Tribunale di Vasto, 05 febbraio 2025.

Data pubblicazione
18 febbraio 2025

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Giurisprudenza

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Tribunale di Vasto, 05 febbraio 2025. Pres. rel. Monteleone.

Il Tribunale di Vasto ricostruisce accuratamente e perspicuamente la fattispecie del combinato disposto degli artt. 6, e 46, CCII, nei termini che seguono:

“Al fine di accertare la natura prededucibile del credito in questione, occorre muovere dall’art. 6 CCII, che elenca specificamente le condizioni per la ricorrenza del rango di prededucibilità dei crediti e dalla previsione espressa di cui al comma 1 lett. d), che riconosce la prededucibilità per “i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa”.

Tale precetto normativo va letto in combinato disposto con l’art. 46, co. 1 e co. 4 CCII, che specifica quali sono gli effetti da riconoscersi alla domanda di accesso al concordato preventivo: “1. Dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo e fino al decreto di apertura di cui all’art. 47, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci. […] 4. I crediti di terzi sorti per l’effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili”.

Orbene, dalla lettura delle norme in esame è possibile desumere che nella categoria degli atti legalmente sorti vadano compresi i crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore, dopo la domanda di cui agli artt. 40 o 44 CCII e i crediti sorti per effetto della continuazione dei contratti pendenti; mentre, la locuzione “atti legalmente compiuti” rimanda al concetto della “legalità” degli atti, dai quali possono sorgere i crediti prededucibili, che presuppone la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nel novero degli “atti legalmente compiuti” possono riannoversarsi sia l’atto di ordinaria che quello di straordinaria amministrazione purchè, tuttavia, l’imprenditore, in questo secondo caso, abbia ottenuto la necessaria autorizzazione da parte del tribunale o del giudice delegato (…)

“Quindi, per quel che riguarda il riferimento alla “legalità degli atti, dai quali possono sorgere crediti prededucibili (gli atti "legalmente compiuti dal debitore" di cui fa menzione l'art. 46 CCII), secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'atto "legalmente compiuto" è l'atto di ordinaria amministrazione, ovvero l'atto di straordinaria amministrazione, che abbia ottenuto la necessaria autorizzazione da parte del Tribunale, a mente degli articoli 46, comma 1 e 94, comma 2 CCII.
In costanza di concordato preventivo, gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti dal debitore, sempre a condizione che siano in linea con la gestione normale dell'impresa e non pregiudichino gli interessi dei creditori. Questi atti comprendono, come noto, operazioni quotidiane necessarie per il funzionamento dell'azienda (come pagamenti dei fornitori, gestione delle risorse), attività di conservazione, ovvero interventi che migliorano e preservano il patrimonio aziendale (come la manutenzione degli impianti e delle attrezzature) e, infine, contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita, indispensabili per il funzionamento dell'attività.

E', quindi, opportuno precisare che gli atti di ordinaria amministrazione consentiti al debitore durante il concordato in continuità per la gestione del patrimonio, meritevoli del rango di prededucibilità concordataria, devono risultare sì necessari a consentire la continuità dell'attività aziendale e la corretta gestione del patrimonio del debitore ma la necessarietà rileva, inoltre, nel senso che essi debbano dimostrarsi pertinenti all'attività svolta dall'azienda e non ultronei rispetto all'attività in questione; se così non fosse, si finirebbe per impedire all'imprenditore (debitore) il compimento di qualsiasi atto di ordinaria amministrazione durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio e la continuazione dell'esercizio dell'impresa.

Dalla lettura in combinato disposto degli artt. 6 lett. d) e 46 IV co. CCII, si ricava che la preferenza afferisce all'obbligazione non perché sia meritevole la fonte, ma perché è meritevole la ragione per la quale l'obbligazione si è formata, vale a dire la continuazione dell'attività, intesa quale continuità diretta”.

Segnalazione e abstract a cura del prof. Stefano Ambrosini

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